COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 26 Novembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: FUTSAL BISCEGLIE 1990 – TOP PLAYER del 15/11/2015 (Reclamo della FUTSAL BISCEGLIE 1990 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 300,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 25 in data 19/11/2015 della Delegazione Regionale Calcio a Cinque).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 43 del 26 Novembre 2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
GARA: FUTSAL BISCEGLIE 1990 – TOP PLAYER del 15/11/2015 (Reclamo della FUTSAL BISCEGLIE 1990 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 300,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 25 in data 19/11/2015 della Delegazione Regionale Calcio a Cinque). -Esaminati gli atti ufficiali; -letto il reclamo a margine citato; -effettuati i necessari accertamenti; -rilevato che il nucleo delle persone estranee presenti oltre il recinto di gioco era costituito da familiari delle atlete (di giovanissima età e quindi non potute lasciare da sole) per cui adeguata si appalesa l’ammenda di € 100,00 per non aver la società reclamante fatto constatare la succitata circostanza all’arbitro affinchè autorizzasse i suddetti familiari delle calciatrici P.Q.M. DELIBERA ridursi a € 100,00 l’ammenda a carico della società FUTSAL BISCEGLIE 1990; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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