COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 26 Novembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: NUOVA SPINAZZOLA – CITTÀ DEI FIORI TERLIZZI del 18/10/2015 (Reclamo della NUOVA SPINAZZOLA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 34 in data 29/10/2015 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 26 Novembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: NUOVA SPINAZZOLA – CITTÀ DEI FIORI TERLIZZI del 18/10/2015 (Reclamo della NUOVA SPINAZZOLA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 34 in data 29/10/2015 del Comitato Regionale Puglia). -Esaminati gli atti ufficiali; -letto il reclamo a margine citato; -udito il rappresentante della ricorrente; -effettuati i necessari accertamenti; -rilevato che entrambe le eccezioni preliminari sollevate dalla ricorrente USD Spinazzola sia per la violazione dell’art.38 comma 3 CGS (mancata concessione del termine di tre giorni per l’invio di eventuali controdeduzioni); che per la violazione dell’art.29 comma 8/bis CGS (mancata concessione del termine fino a due giorni prima della decisione del G.S. per l’invio di memorie e documenti), possono ritenersi superate dall’art.36 n.4 CGS (secondo principi estensivi della “ratio” normativa); -considerato, nel merito, che sulla base degli elementi probatori acquisiti nel corso del procedimento non appare chiara né definita la successione logica e cronologica delle vicende occorse, tali da pervenire alla sospensione definitiva della gara, così come riferita dall’arbitro con il suo rapporto di gara e successivi supplementi, DELIBERA sospendersi il presente procedimento sino all’esito delle indagini che saranno svolte dalla Procura Federale alla quale vengono trasmessi gli atti ai sensi dell’art.34 n.4 CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it