COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 26 Novembre 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con atto del 3/8/2015 (prot.n.1480/800pf14- 15/SS/fda) nei confronti di: -il sig. Lombardi Francesco nella qualità di Presidente della A.S.D. New Football Academy Bari ai sensi dell’art.1 bis comma 1 Codice di Giustizia Sportiva per aver consentito al sig. Giusto Giuseppe di svolgere l’attività di tecnico nella stagione sportiva 2013/2014, fino a Gennaio 2014, senza essere regolarmente tesserato per la società S.D. New Football Academy Bari; -il sig. Povia Mauro nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante all’epoca dei fatti stagione sportiva 2013/2014 della USD Terlizzi Calcio (ora denominata a seguito di fusione ASD Vigor Trani Calcio), ai sensi dell’art.1 bis comma 1 Codice di Giustizia Sportiva per aver consentito al sig. Giusto Giuseppe di svolgere l’attività di tecnico per più di una società nella stessa stagione sportiva; -la società A.S.D. New Football Academy Bari ai sensi degli articoli 4 comma 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio presidente sig. Lombardi Francesco; -la società ASD Vigor Trani Calcio ai sensi degli articoli 4 comma 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio presidente sig. Povia Mauro

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 26 Novembre 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con atto del 3/8/2015 (prot.n.1480/800pf14- 15/SS/fda) nei confronti di: -il sig. Lombardi Francesco nella qualità di Presidente della A.S.D. New Football Academy Bari ai sensi dell’art.1 bis comma 1 Codice di Giustizia Sportiva per aver consentito al sig. Giusto Giuseppe di svolgere l’attività di tecnico nella stagione sportiva 2013/2014, fino a Gennaio 2014, senza essere regolarmente tesserato per la società S.D. New Football Academy Bari; -il sig. Povia Mauro nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante all’epoca dei fatti stagione sportiva 2013/2014 della USD Terlizzi Calcio (ora denominata a seguito di fusione ASD Vigor Trani Calcio), ai sensi dell’art.1 bis comma 1 Codice di Giustizia Sportiva per aver consentito al sig. Giusto Giuseppe di svolgere l’attività di tecnico per più di una società nella stessa stagione sportiva; -la società A.S.D. New Football Academy Bari ai sensi degli articoli 4 comma 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio presidente sig. Lombardi Francesco; -la società ASD Vigor Trani Calcio ai sensi degli articoli 4 comma 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio presidente sig. Povia Mauro per rispondere: 1. il sig. Lombardi Francesco, presidente e legale rappresentante della società ASD New Football Academy Bari per la violazione dell’art.1 comma 1 (testo previgente) ora trasfuso nell’art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva), in relazione all’art.38 comma 1 delle Noif (secondo il quale i tecnici per svolgere l’attività di tecnico devono essere regolarmente tesserati per la società) per aver consentito al sig. Giusto Giuseppe di svolgere l’attività di tecnico nella stagione sportiva 2013/2014, fino a gennaio 2014, senza essere regolarmente tesserato per la società ASD New Football Academy Bari; il sig. Povia Mauro, presidente e legale rappresentante, all’epoca dei fatti, stagione sportiva 2013/2014 della società USD Terlizzi Calcio (ora denominata a seguito di fusione ASD Vigor Trani Calcio) per la violazione dell’art.1 comma 1 (testo previgente) ora trasfuso nell’art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva), in relazione all’art.38 comma 4 delle NOIF (secondo il quale i tecnici non possono svolgere l’attività di tecnico per più di una società nel corso della stessa stagione) per aver consentito al sig. Giusto Giuseppe di svolgere l’attività di tecnico per più di una società nella stessa stagione sportiva; 3. la società ASD New Football Academy Bari per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art.4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio president e legale rappresentante Lombardi Francesco; 4. la società ASD Vigor Trani Calcio (già USD Terlizzi Calcio) per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art.4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio presidente e legale rappresentante all’epoca del fatti, Povia Mauro; FATTO Su segnalazione del sig. Domenico Ranieri, nella sua qualità di Presidente dell’AIAC Puglia, la Procura Federale svolgeva le sue indagini ed accertava che il sig. Giusto Giuseppe (allenatore professionista di seconda categoria cod. 29.546), nella stagione sportiva 2013/2014, aveva svolto, l’attività di tecnico (fino al gennaio 2014 e senza formalizzare alcun tesseramento) dapprima per la soc. ASD New Football Academy Bari (iscritta al campionato giovanile regionale) e successivamente (da febbraio 2014 e con formalizzazione del tesseramento presso il Settore Tecnico della FIGC avvenuta il 25/2/2014) per la soc. USD Terlizzi Calcio partecipante al campionato di Eccellenza della Regione Puglia. Sulla base della documentazione acquisita dal collaboratore Federale, la Procura Federale con nota del 12/6/2015 (prot. 11932/800-pf14-15/SS/fda) comunicava ai succitati incolpati la conclusione delle indagini svolte e nel contempo li invitava ad esercitare il loro diritto di nomina di difensore, di richiesta copia degli atti del procedimento, di presentazione di memorie e di richiesta di audizione personale; il tutto da effettuarsi entro il termine di 20 giorni dalla notifica dell’avviso succitato, Decorso infruttuosamente tale termine la Procura Federale, con la su menzionata nota del 3/8/2015, deferiva a questo Tribunale Federale Territoriale, le parti e le società innanzi menzionate, per rispondere delle violazioni loro contestate. Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito, il Tribunale con racc.a.r. del 2/9/2015, disponeva la convocazione delle parti, più volte su indicate, per l’udienza del 5/10/2015 alla quale comparivano: -l’avv. Nicola Monaco per la Procura Federale; -il sig. Lombardi Francesco in proprio e quale presidente della ASD New Football Academy Bari; -il sig. Palumbo Nicola, quale delegato della soc. ASD Vigor Trani Calcio. Preliminarmente il sostituto Procuratore Federale avv. Monaco ed il sig. Lombardi Francesco, dichiaravano di aver concordato solo fra loro –ai sensi dell’art.23 CGS- la misura delle sanzioni così ridotte: -inibizione per la durata di mesi due per il presidente sig. Lombardi Francesco ; -ammenda di €200,00 per la soc. ASD New Football Academy Bari. Il Tribunale preso atto dell’accordo relativo alle sanzioni ridotte fra le sole parti su menzionate, si riservava di valutarne l’ammissibilità e la congruità dopo la ratifica del Procuratore Generale dello Sport così come previsto dall’art.23 comma 2 CGS. Dichiarata chiusa la fase istruttoria, il Procuratore Federale avv. Monaco chiedeva che fosse affermata la responsabilità degli altri deferiti (non compresi nell’accordo ex art.23 CGS succitato) e che fossero loro inflitte le seguenti sanzioni: -inibizione per la durata di mesi 3 (tre) per il sig. Marco Povia; -ammenda di €450,00 a carico della soc. ASD Vigor Trani Calcio; Prendeva poi la parola il sig. Palumbo Nicola, nella qualità innanzi indicata, il quale chiedeva l’assoluzione piena dell’ASD Vigor Trani Calcio. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente il Tribunale: -preso atto dell’accordo innanzi citato raggiunto, ai sensi dell’art.23 CGS, fra la procura Federale, il sig. Lombardi Francesco e l’ASD New Football Academy Bari; -preso altresì atto della comunicazione della Procura Federale (di cui alla nota del 4/11/2015 prot. N.4415-proc. 800PF14-15/GM/mm) relativa alla carenza di osservazioni del Procuratore Generale dello Sport; -ritenuta corretta la qualificazione dei fatti contestati e congrue le sanzioni concordate fra le parti, secondo l’accordo più volte richiamato, ne dispone con ordinanza non impugnabile (ai sensi dell’art.23 CGS) l’applicazione così come indicata in dispositivo. Per quanto invece attiene alla contestata violazione nei confronti del sig. Povia Mauro (all’epoca Presidente della USD Terlizzi Calcio) va subito detto che, sulla base della documentazione e degli accertamenti eseguiti dalla Procura Federale, risulta provato con certezza che il deferito Povia si sia reso responsabile dell’inosservanza di norme federali e quindi di comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, per aver consentito al sig. Giusto Giuseppe di svolgere l’attività di tecnico per più di una volta nella stessa stagione sportiva, in violazione dell’art.38 comma 4 delle NOIF. Va pertanto affermata la responsabilità del sig. Povia Mauro per la violazione contestatagli e quindi punito come da dispositivo. Va anche conseguentemente affermata la responsabilità diretta (ai sensi dell’art.4 comma 1 CGS) della soc. USD Terlizzi Calcio (ora denominata a seguito di fusione ASD Vigor Trani Calcio) e quindi punita come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale Puglia: -afferma la responsabilità dei deferiti oltre indicati e per l’effetto infligge loro le seguenti sanzioni: -al sig. Povia Mauro (all’epoca Presidente della USD Terlizzi Calcio) la inibizione per la durata di mesi tre (3); -alla soc. ASD Vigor Trani Calcio (già USD Terlizzi Calcio) la sanzione dell’ammenda di €450,00. In applicazione dell’art.23 commi 1) e 2) CGS infligge: -al sig. Lombardi Francesco presidente della ASD New Football Academy Bari, la sanzione della inibizione per la durata di mesi due; -alla soc. ASD Football Academy Bari la sanzione dell’ammenda di €200,00
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it