COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 3 Dicembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: GIOVENTÙ CALCIO FOGGIA C/ACCADEMIA CALCIO LUCERA DEL 01.11.2015 Reclamo della A.S.D. Accademia Calcio Lucera del 10.11.2015 avverso l’inibizione del massaggiatore DE PAOLIS Alessandro, fino al 30.4.2016, e l’ammenda di € 400,00=, inflitte con decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul C.U. del Comitato Regionale Puglia, F.I.G.C. – L.N.D., n. 37 del 5.11.2015.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 3 Dicembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: GIOVENTÙ CALCIO FOGGIA C/ACCADEMIA CALCIO LUCERA DEL 01.11.2015 Reclamo della A.S.D. Accademia Calcio Lucera del 10.11.2015 avverso l’inibizione del massaggiatore DE PAOLIS Alessandro, fino al 30.4.2016, e l’ammenda di € 400,00=, inflitte con decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul C.U. del Comitato Regionale Puglia, F.I.G.C. – L.N.D., n. 37 del 5.11.2015. Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; sentito l’Arbitro che ha reso supplemento di rapporto; premesso che dall’istruttoria espletata non sono emersi elementi a suffragio della tesi della reclamante; ritenuto che l’inibizione comminata al massaggiatore DE PAOLIS Alessandro è adeguata rispetto al fatto antisportivo da questi commesso; considerato di dover, invece, adeguare la sanzione pecuniaria alla reale entità degli addebiti, tenuto conto che la Società risponde non direttamente, ma per il fatto del proprio sostenitore (art. 4, co. 3, C.G.S.); ritenuta, pertanto, congrua la minor ammenda di € 300,00=. Tutto ciò premesso e considerato, la Corte sportiva di Appello territoriale per la Puglia, DELIBERA 1) confermarsi l’inibizione del massaggiatore DE PAOLIS Alessandro, emessa dal Giudice Sportivo territoriale e pubblicata sul C.U. n. 37 del 5.11.2015; 1) ridursi ad € 300,00 l’ammenda a carico dell’A.S.D. Accademia Calcio Lucera; 2) non addebitarsi la tassa, atteso il parziale accoglimento del reclamo.
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