COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 10 Dicembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. VIRTUS TORRICELLA – A.S.D. ATLETICO CAVALLINO del 1/11/2015 (Reclamo della A.S.D. VIRTUS TORRICELLA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei dirigenti CAPUTO Leonardo, PARCO Cosimo, allenatore PISCONTI Giovanni e dei calciatori MONOPOLI Gilberto, CARLUCCI Angelo, CAFORIO Riccardo, MATURO Vito e FERSINO Damiano di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 37 in data 5/11/2015 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 10 Dicembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. VIRTUS TORRICELLA – A.S.D. ATLETICO CAVALLINO del 1/11/2015 (Reclamo della A.S.D. VIRTUS TORRICELLA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei dirigenti CAPUTO Leonardo, PARCO Cosimo, allenatore PISCONTI Giovanni e dei calciatori MONOPOLI Gilberto, CARLUCCI Angelo, CAFORIO Riccardo, MATURO Vito e FERSINO Damiano di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 37 in data 5/11/2015 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; - udito il rappresentante della ricorrente; - rilevato che sulla base della documentazione acquisita agli atti del procedimento il comportamento del calciatore MATURO Vito è risultato gravemente antisportivo e ingiurioso nei confronti dell’arbitro per cui adeguata si appalesa la squalifica fino al 31/3/2016; - considerato che il comportamento del calciatore CAFORIO Riccardo è risultato oltremodo antisportivo, ingiurioso e minaccioso nei confronti dell’arbitro per cui adeguata si appalesa la squalifica fino al 30/4/2016; - rilevato che il comportamento gravemente violento del calciatore MONOPOLI Gilberto tale da provocare all’arbitro lesioni guaribili entro 7 giorni, risulta adeguatamente punito dal Primo Giudice con la squalifica fino al 5/11/2020 e con preclusione, sanzione che va condivisa e confermata; - ritenuto che meritano conferme le sanzioni inflitte dal Primo Giudice nei confronti del calciatore FERSINO Damiano (4 giornate già scontate) e del calciatore CARLUCCI Angelo responsabile di comportamento antisportivo minaccioso e gravemente violento; - considerato che per quanto attiene alle inibizioni comminate dal Primo Giudice nei confronti dei dirigenti CAPUTO Leonardo e PARCO Cosimo responsabili di comportamento antisportivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro per cui adeguata si appalesa la inibizione fino al 30/4/2016 per entrambi; - ritenuto che la inibizione fino al 5/1/2016 inflitta all’allenatore PISCONTI Giovanni va condivisa e confermata atteso il comportamento irriguardoso e antisportivo nei confronti dell’arbitro a fine gara. P.Q.M. DELIBERA Ridursi al 31/3/2016 la squalifica inflitta al calciatore MATURO Vito; Ridursi al 30/4/2016 la squalifica inflitta al calciatore CAFORIO Riccardo; Ridursi al 30/4/2016 la inibizione inflitta ai dirigenti CAPUTO Leonardo e PARCO Cosimo; Confermarsi nel resto le impugnate decisioni; Non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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