COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°14 del 1° ottobre 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DEL SIG. DETOTTO PAOLO La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale il signor Paolo Detotto per rispondere della violazione dell’art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 40 comma 3 lett. h) del regolamento AIA, per aver redatto, in occasione della gara del campionato Provinciale di Terza categoria Karagnanj 013 – Valle del Lerno del 25/10/2014, in qualità di arbitro, un rapporto arbitrale non veritiero, indicando che nel corso della gara in questione, contrariamente al vero, non fossero state comminate espulsioni.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°14 del 1° ottobre 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DEL SIG. DETOTTO PAOLO La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale il signor Paolo Detotto per rispondere della violazione dell’art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 40 comma 3 lett. h) del regolamento AIA, per aver redatto, in occasione della gara del campionato Provinciale di Terza categoria Karagnanj 013 – Valle del Lerno del 25/10/2014, in qualità di arbitro, un rapporto arbitrale non veritiero, indicando che nel corso della gara in questione, contrariamente al vero, non fossero state comminate espulsioni. Afferma la Procura Federale che dall’esito dell’indagine svolta è emersa la non veridicità di quanto riportato nel rapporto di gara in conseguenza di una deliberata volontà dell’arbitro; risulta infatti dalle dichiarazioni del signor Ermanno Giua, Presidente della Sezione AIA di Olbia, e del signor Luigi Farina, presidente della sezione AIA di Ozieri, che il Detotto, nel corso di un colloquio, ammetteva di non aver indicato nel rapporto l’espulsione di un calciatore del Karagnanj perché un tesserato, di cui non forniva il nome, gli aveva chiesto tale cortesia e di non aver indicato neanche l’espulsione di un giocatore della squadra avversaria per motivi di “par condicio”. Al giudizio il deferito non è comparso, sebbene ritualmente avvisato, né ha presentato deduzioni a difesa. Il rappresentante della procura Federale, presente al giudizio, sostenendo la responsabilità del deferito ha chiesto a questo Tribunale ( di cui ha affermato la competenza per concorso nell’illecito sportivo di un tesserato della società Karagnanj a tutt’oggi non identificato) di infliggere al Detotto la sanzione della sospensione dall’attività arbitrale per mesi tre. Il Tribunale, letti gli atti del procedimento, rileva che i fatti contestati al Detotto siano pienamente provati; il comportamento del medesimo deve essere adeguatamente sanzionato in quanto contrario alla normativa regolamentare che impone all’arbitro di riportare esattamente nel rapporto di gara quanto avvenuto nel corso della stessa, in particolare le espulsioni e le ammonizioni. Il Tribunale valuta equa la sanzione richiesta dal rappresentante della Procura Federale. Per questi motivi, il Tribunale, in totale accoglimento delle richieste della Procura Federale, DELIBERA di dichiarare il signor Detotto Paolo responsabile di quanto ascittogli e di infliggere al medesimo la sanzione della sospensione dall’attività arbitrale per mesi tre.
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