COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°14 del 1° ottobre 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DEL SIGNOR PERU ANDREA – SOCIETA’ A.S.D. CALANGIANUS 1905 La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna: -il signor Andrea Peru, tesserato nella corrente stagione sportiva in qualità di calciatore con la società Calangianus 1905, perché in costanza di tesseramento con l’A.I.A., dove ricopriva la qualifica di arbitro effettivo, si tesserava, contemporaneamente, nel corrente anno sportivo, con la società Calangianus 1905 in qualità di calciatore. In tale veste partecipava alla gara Calangianus / Porto Rotondo del 12.04.2014, valevole per il Campionato Juniores Provinciale, integrando la violazione dell’art. 1-bis coma 1° del C.G.S. dei principi di lealtà, onestà e probità ivi contenuti, nonché la violazione dell’art.40, comma 1, delle NOIF recante “limitazioni del tesseramento calciatori” e dell’art.40, comma 3, lettera g) e comma 4, lettera b) del regolamento AIA recante “doveri degli arbitri”, rispettivamente per non aver segnalato con immediatezza ai dirigenti AIA l’avvenuto tesseramento con una società calcistica e per aver violato il divieto di svolgere attività sportiva agonistica con le società calcistiche senza prima avere rassegnato le dimissioni dai ruoli arbitrali; – la società ASD Calangianus 1905 alla quale apparteneva il deferito Andrea Peru al momento della commissione dei fatti per i comportamenti posti in essere dal predetto
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