COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°14 del 1° ottobre 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DEL SIGNOR PERU ANDREA – SOCIETA’ A.S.D. CALANGIANUS 1905 La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna: -il signor Andrea Peru, tesserato nella corrente stagione sportiva in qualità di calciatore con la società Calangianus 1905, perché in costanza di tesseramento con l’A.I.A., dove ricopriva la qualifica di arbitro effettivo, si tesserava, contemporaneamente, nel corrente anno sportivo, con la società Calangianus 1905 in qualità di calciatore. In tale veste partecipava alla gara Calangianus / Porto Rotondo del 12.04.2014, valevole per il Campionato Juniores Provinciale, integrando la violazione dell’art. 1-bis coma 1° del C.G.S. dei principi di lealtà, onestà e probità ivi contenuti, nonché la violazione dell’art.40, comma 1, delle NOIF recante “limitazioni del tesseramento calciatori” e dell’art.40, comma 3, lettera g) e comma 4, lettera b) del regolamento AIA recante “doveri degli arbitri”, rispettivamente per non aver segnalato con immediatezza ai dirigenti AIA l’avvenuto tesseramento con una società calcistica e per aver violato il divieto di svolgere attività sportiva agonistica con le società calcistiche senza prima avere rassegnato le dimissioni dai ruoli arbitrali; – la società ASD Calangianus 1905 alla quale apparteneva il deferito Andrea Peru al momento della commissione dei fatti per i comportamenti posti in essere dal predetto

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°14 del 1° ottobre 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DEL SIGNOR PERU ANDREA – SOCIETA’ A.S.D. CALANGIANUS 1905 La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna: -il signor Andrea Peru, tesserato nella corrente stagione sportiva in qualità di calciatore con la società Calangianus 1905, perché in costanza di tesseramento con l’A.I.A., dove ricopriva la qualifica di arbitro effettivo, si tesserava, contemporaneamente, nel corrente anno sportivo, con la società Calangianus 1905 in qualità di calciatore. In tale veste partecipava alla gara Calangianus / Porto Rotondo del 12.04.2014, valevole per il Campionato Juniores Provinciale, integrando la violazione dell’art. 1-bis coma 1° del C.G.S. dei principi di lealtà, onestà e probità ivi contenuti, nonché la violazione dell’art.40, comma 1, delle NOIF recante “limitazioni del tesseramento calciatori” e dell’art.40, comma 3, lettera g) e comma 4, lettera b) del regolamento AIA recante “doveri degli arbitri”, rispettivamente per non aver segnalato con immediatezza ai dirigenti AIA l’avvenuto tesseramento con una società calcistica e per aver violato il divieto di svolgere attività sportiva agonistica con le società calcistiche senza prima avere rassegnato le dimissioni dai ruoli arbitrali; - la società ASD Calangianus 1905 alla quale apparteneva il deferito Andrea Peru al momento della commissione dei fatti per i comportamenti posti in essere dal predetto. Alla riunione del 28 settembre 2015 del Tribunale Federale Territoriale, il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. è comparso confermando i fatti contestati nel deferimento ed ha chiesto l’applicazione della sanzione di mesi nove di squalifica al tesserato Andrea Peru e della sanzione dell’ammenda di Euro 150,00 per la società Calangianus 1905. I deferiti, sebbene sia stato loro ritualmente contestato l’addebito, non sono comparsi e non hanno presentato deduzioni a difesa. Il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti del procedimento, rileva che effettivamente il signor Peru Andrea è risultato contestualmente tesserato nel corrente anno sportivo con la società Calangianus 1905 e come arbitro effettivo per l’A.I.A., e ritiene pertanto che debbano essere accolte le richieste della Procura federale in merito alla sua responsabilità ed irroga allo stesso la sanzione della squalifica di mesi NOVE in qualità di tesserato della società Calangianus 1905, e la sanzione dell’ammenda inflitta alla Società. Per questi motivi, il Tribunale, in accoglimento delle richieste della Procura Federale DELIBERA: 1) di dichiarare il signor Andrea Peru responsabile di quanto a lui ascritto e di infliggere la sanzione della squalifica di mesi NOVE quale giocatore tesserato della società Calangianus 1905; 2) di dichiarare la società Calangianus 1905 responsabile di quanto ascrittole e di infliggerle la sanzione dell’ammenda di Euro 150,00.
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