COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°18 del 29 ottobre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale G.S.D. QUARTU 2000 (Campionato di Promozione) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 17 del 22.10.2015. Gara Carloforte / Quartu 2000 del 18.10.2015.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°18 del 29 ottobre 2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
G.S.D. QUARTU 2000 (Campionato di Promozione) Avverso delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 17 del 22.10.2015. Gara Carloforte / Quartu 2000 del 18.10.2015. Con reclamo tempestivamente depositato la Società Quartu 2000 ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale il calciatore Antonio Madau, espulso per somma di ammonizioni nel corso del primo tempo, nei minuti finali della gara entrava nel terreno di gioco con fare provocatorio nei confronti di alcuni giocatori della squadra avversaria e del pubblico di casa, fatto oggetto di gesti ed urla. Nei motivi del gravame la ricorrente affermava che il calciatore Madau non aveva provocato, né ingiuriato alcun giocatore della squadra avversaria; piuttosto, il suo ingresso in campo e le sue urla erano dovute al tentativo di soccorrere il proprio compagno di squadra, vittima di un brutto infortunio, al fine di chiamare l’ambulanza e soprattutto sollecitare con forza l’intervento di alcuni medici eventualmente presenti. La Corte d’Appello Territoriale, letti gli atti e le carte del procedimento, delibera quanto segue. Dalla lettura del referto si evince l’inequivocabile provvedimento di espulsione inflitto nei confronti del giocatore Madau e per questa ragione il suddetto è meritevole di adeguata sanzione. Per quanto concerne invece l’asserita sua condotta provocatoria, caratterizzata da gesta e urla, occorre rimarcare che la descrizione compiuta dal direttore di gara nel suo referto è generica ed indeterminata, tale da non far comprendere quali azioni e gesti sarebbero sconfinati in ingiurie e comportamenti irriguardosi. Peraltro l’alternativa versione fornita dalla reclamante nei motivi del ricorso, ovvero che le urla ed i gesti fossero consistiti in un tentativo disperato e concitato di richiamare ed accellerare i soccorsi nei confronti di un compagno di squadra vittima di un terribile incidente, sono del tutto verosimili e soprattutto consoni alla situazione che si stava evolvendo. A ciò si aggiunge il fatto che dalla descrizione operata dal direttore di gara non emergono in concreto elementi dai quali possa desumersi un atteggiamento ingiurioso del calciatore Madau, e specificamente quelle urla e gesti sarebbero irriguardose, di talchè la sanzione deve essere equiparata al solo provvedimento di squalifica comminato. Per tutte queste ragioni la Corte d’Appello Territoriale in parziale riforma del provvedimento impugnato DELIBERA la riduzione della squalifica a una giornata. Dispone la restituzione della tassa.
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