COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°21 del 19 novembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. SANVERESE (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n°16 del 15.10.2015. Gara Sanverese / C.R. Arborea dell’11.10.2015.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°21 del 19 novembre 2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
A.S.D. SANVERESE (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n°16 del 15.10.2015. Gara Sanverese / C.R. Arborea dell’11.10.2015. La Società Sanverese ha proposto reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale ha disposto la squalifica a tutto il 31.12.2015 del calciatore Massa Mauro “in quanto capitano della squadra e perciò responsabile, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del C.G.S. di quanto commesso da un calciatore non individuato dalla propria squadra”. Il reclamo proposto è stato motivato dal fatto che non si è trattato di uno sputo, bensì di uno schizzo d’acqua, peraltro, pervenuto non frontalmente, né tanto meno intenzionalmente. La Corte Sportiva d’Appello, accertata la tempestiva proposizione del gravame ha disposto la convocazione del direttore di gara, il quale ha confermato quanto già dichiarato nel referto arbitrale. In data successiva alla proposizione del reclamo la società Sanverese ha recapitato una nota integrativa al ricorso nella quale, con carattere confuso e contradditorio, ha modificato totalmente l’assunto difensivo dichiarando che il Direttore di gara si trovava in posizione frontale rispetto agli atleti e non di spalle come precedentemente affermato; che nel parapiglia del fine gara un calciatore della reclamante avrebbe emesso uno “sputacchio”causato dalla eccessiva salivazione, e non, invece, uno schizzo d’acqua e che il calciatore autore del fatto risulterebbe essere stato Andria Eugenio sul quale deve ricadere tutta la responsabilità dell’evento. Pertanto, per esplicita ammissione è stata riconosciuta dalla società la commissione del fatto così come riferito dal direttore di gara e, cioè, che lo stesso è stato attinto da uno sputo; che i termini della squalifica debbano tenere conto dal momento in cui la società ha indicato il reale responsabile, DELIBERA di revocare la squalifica inflitta al calciatore Massa Mauro e di infliggere al calciatore Andria Eugenio la squalifica a tutto il 31.01.2016.
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