COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°22 del 26 novembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. BOTTIDDA CALCIO (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 20 del 12.11.2015. Gara Florinas / Bottidda del 09.11.2015.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°22 del 26 novembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. BOTTIDDA CALCIO (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 20 del 12.11.2015. Gara Florinas / Bottidda del 09.11.2015. La Società Bottidda Calcio ha proposto reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha disposto la squalifica fino al 30.12.2015 del calciatore Nieddu Ivo perché “espulso per avere insultato il direttore di gara da distanza ravvicinata, toccando in modo lieve il sopracciglio dell’arbitro e causandogli momentaneo dolore, dopo la notifica del provvedimento reiterava le ingiurie nei confronti dello stesso”; ed inoltre avverso la delibera con la quale, in relazione alla stessa partita, è stata disposta la squalifica per due gare del calciatore Saba Antonello “per comportamento gravemente offensivo nei confronti dell’arbitro al termine della gara”. La Corte rileva innanzitutto che, ai sensi dell’articolo 45 comma 3° lettera a) del C.G.S., il reclamo relativo alla squalifica del Saba è inammissibile in quanto la sanzione non supera due giornate. Per quanto attiene alla squalifica del Nieddu, la Società reclamante chiede la riduzione, rilevando un’incongruenza nel referto di gara, laddove l’arbitro riferisce di avere subito un colpo di testa non forte al sopracciglio che gli procurava un momentaneo dolore; osserva la reclamante in proposito che un tocco lieve non può procurare dolore, tant’è vero che da parte del direttore di gara non veniva chiesto l’intervento di personale sanitario. Si afferma quindi nel reclamo che il gesto del calciatore è stato sicuramente fortuito e non volontario. La Corte, letti gli atti del procedimento, ritiene che dal referto arbitrale, fonte di prova privilegiata, emerge con chiarezza, da parte del calciatore Nieddu, un comportamento gravemente scorretto e oltraggioso nei confronti del direttore di gara; ma che, in assenza di conseguenze lesive, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo debba essere ridotta e adeguata al reale accadimento dei fatti. Per questi motivi, la Corte, in parziale accoglimento del reclamo DELIBERA 1) di dichiarare inammissibile il reclamo relativo alla squalifica del calciatore Saba Antonello; 2) di ridurre al 09 dicembre 2015 la squalifica inflitta al calciatore Nieddu Ivo. Dispone il non addebito della tassa.
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