COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°23 del 03 dicembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. CORRASI JUNIOR (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 21 del 19 novembre 2015. Gara Bittese / Corrasi Junior del 15.11.2015.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°23 del 03 dicembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. CORRASI JUNIOR (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 21 del 19 novembre 2015. Gara Bittese / Corrasi Junior del 15.11.2015. La Società Corrasi Junior ha proposto reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo, relativa alla gara di cui in epigrafe, con la quale il giocatore Sanna Giovanni è stato squalificato per tre gare perché “al termine dell’incontro rivolgeva frasi offensive al direttore di gara e lo minacciava ripetutamente”. La Società reclamante riconosce che il calciatore ha pronunciato frasi irrispettose nei confronti dell’arbitro, per cui la stessa A.S.D. Corrasi Junior Oliena e il giocatore presentano diffusamente le proprie scuse al direttore di gara, ma la reclamante nega che il giocatore abbia avuto nei confronti dell’arbitro un atteggiamento minaccioso, o di avergli rivolto minacce palesi o velate, che l’arbitro avrebbe invece desunto da sue percezioni o interpretazioni dei fatti, che si sono tradotte in un “processo alle intenzioni”piuttosto che nella cronaca di fatti realmente accaduti. La Corte Sportiva di Appello, letti gli atti del procedimento, e in particolare il referto arbitrale, ritiene che emerge con chiarezza, da parte del giocatore Sanna Giovanni, un comportamento scorretto e irriguardoso nei confronti del direttore di gara, riconosciuto anche dalla società e dal giocatore e per il quale sono state rivolte all’arbitro ampie scuse, ma non che gli sia stata rivolta alcuna minaccia, cosicchè ritiene, così come richiesto dalla società reclamante, che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo deve essere ridotta ed adeguata al reale accadimento dei fatti. Per questi motivi, la Corte, in accoglimento del reclamo, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al giocatore Sanna Giovanni da tre a due giornate di gara. Dispone il non addebito della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it