COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°26 del 23 dicembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. GIRASOLE (Campionato di Promozione) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 25 del 17.12.2015. Gara Girasole / Carbonia del 06.12.2015.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°26 del 23 dicembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. GIRASOLE (Campionato di Promozione) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 25 del 17.12.2015. Gara Girasole / Carbonia del 06.12.2015. Con reclamo tempestivamente depositato la società Girasole ha proposto reclamo avverso la decisione del giudice sportivo con la quale disponeva la ripetizione della gara Girasole - Carbonia, una volta rilevato che l’arbitro nel proprio referto ha ammesso di non aver annotato al 5 minuto del 2° tempo, la prima ammonizione inflitta al calciatore Nicola Serra, cosicché quando il giocatore è stato nuovamente ammonito al 26° del secondo tempo ne ometteva la doverosa espulsione. La ricorrente, nei motivi del gravame, rilevava di essere soggettivamente la società che avrebbe potuto trarre vantaggio dall’omessa espulsione, di aver in ogni caso vinto la gara nonostante il mancato provvedimento arbitrale, e chiedeva quindi l’omologazione del risultato maturato in campo; faceva altresì rilevare che la nuova disputa della gara, in giornata peraltro feriale, avrebbe comportato gravi problematiche organizzative in ordine alla partecipazione di alcuni giocatori. La Corte d’Appello Territoriale, letti gli atti ed esaminate le carte del procedimento, delibera quanto segue. L’omessa e colpevole annotazione del direttore di gara, che pacificamente, per sua stessa ammissione, ometteva di annotare la prima ammonizione del calciatore del Carbonia Nicola Serra, non espellendolo allorché il medesimo veniva nuovamente ammonito, integra un errore tecnico. Come noto, l’errore tecnico inficia irrimediabilmente la regolarità della gara, ciò a prescindere dal risultato poi maturato in campo, di talché la sua rilevazione deve necessariamente comportare la ripetizione della partita, come espressamente previsto dal disposto normativo di cui all’art. 17, 4° comma, lett. d) C.G.S.. Il Giudice Sportivo ha correttamente disposto la ripetizione della gara, in considerazione dell’errore tecnico rilevato a seguito dell’indicazione dello stesso nel referto di gara. Peraltro si rimarca che gli organi di giustizia sportiva possono discrezionalmente adottare una decisione diversa, solo nei casi in cui l’irregolarità della gara è stata determinata da errori di natura non squisitamente tecnica, come recita testualmente il disposto normativo di cui all’art. 17, 4° comma. Viceversa nei casi di errore squisitamente tecnico (come quello del caso di specie) che inficia la regolarità della gara, alla stregua di presupposto formale ed indefettibile per il suo svolgimento, le norme del codice di giustizia sportiva impongono espressamente ed univocamente la ripetizione della stessa. Ciò nonostante la partita si sia conclusa comunque a favore della squadra che astrattamente avrebbe dovuto trarre il maggior vantaggio dalla decisione che il direttore di gara (coadiuvato dai suoi assistenti) avrebbe dovuto adottare, allorché fosse stato solerte ed attento nell’adozione della sua decisione. Per tutte queste ragioni, la Corte d’Appello Territoriale delibera di rigettare il reclamo della società Girasole e conferma la decisione impugnata. Dispone l’incamero della tassa.
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