COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 14 gennaio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale S.C. LA PINETA (Campionato Regionale Allievi) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n°24 dell’11 dicembre 2015 Gara Is Arenas / La Pineta del 06.12.2015.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 14 gennaio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale S.C. LA PINETA (Campionato Regionale Allievi) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n°24 dell’11 dicembre 2015 Gara Is Arenas / La Pineta del 06.12.2015. La S.S.C. La Pineta Sinnai ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha disposto: a) la perdita della gara a carico della Società con il punteggio di 0 – 3 e la penalizzazione di un punto in classifica; b) l’inibizione temporanea fino al 11 febbraio 2016 del dirigente Fogli Nicola “ per il comportamento contestatorio nei confronti del direttore di gara e per avere indotto i propri giovani atleti a rinunciare alla prosecuzione della gara, assumendo in tal modo un comportamento altamente antisportivo ed eticamente diseducativo”. La decisione del Giudice Sportivo è stata assunta sulla base di quanto esposto dall’arbitro nel supplemento al rapporto di gara, in cui sono descritti i seguenti fatti. Al 32’ del secondo tempo il Dirigente Accompagnatore della Società La Pineta Fogli Nicola entrava sul terreno di gioco correndo verso l’arbitro, pronunciando nei suoi confronti frasi ingiuriose e preannunciando il ritiro della sua squadra dal campo perché non accettava un direttore di gara incapace; a questo punto faceva rientrare i suoi giocatori negli spogliatoi, mentre la squadra avversaria rimaneva in campo. L’arbitro, dopo qualche minuto, non essendo riuscito a rintracciare il capitano e il vice capitano della squadra de La Pineta per verificare se vi fossero le condizioni per riprendere la gara, ne decretava il termine. La reclamante chiede la revoca della sanzioni inflitte alla Società e la ripetizione della gara, nonché la riduzione della squalifica inflitta al dirigente. Osserva nell’atto di reclamo che il Fogli entrava in campo a seguito di un violento pugno subito da un giocatore de La Pineta, che gli procurava fuoriuscita di sangue, e che lo stesso, pur inveendo in modo deplorevole contro l’arbitro, non profferiva nei suoi confronti frasi offensive e minacciava di ritirare la squadra dal campo al solo scopo di tutelare i suoi giovani atleti, dopodiché il direttore di gara, probabilmente turbato dalla situazione creatasi, metteva fine all’incontro emettendo i rituali tre fischi; successivamente i dirigenti de La Pineta, ritenendo che non vi fossero più le condizioni per giocare, non accoglievano l’invito dell’arbitro, sollecitato dagli avversari, di riprendere la partita. La Società Is Arenas non ha inviato alcuna controdeduzione. L’arbitro, convocato dalla Corte, ha confermato verbalmente quanto dichiarato nel referto ed ha precisato che, a seguito delle vivaci proteste del Fogli, decideva di sospendere la gara emettendo un triplice fischio; successivamente, dopo che dirigenti e giocatori della Società Is Arenas insistevano per riprendere la partita, cercava di contattare capitano e vicecapitano della Società La Pineta, ma, non avendoli trovati, emetteva altro triplice fischio per porre termine definitivamente alla gara. Il Presidente della reclamante, presentatosi anch’egli nanti la Corte, ha insistito per l’accoglimento del reclamo, mettendo in risalto che causa della situazione incandescente creatasi in campo è stato l’atto violento subito da un proprio giocatore, che si trovava costretto a recarsi al Pronto Soccorso, dove gli veniva diagnosticata una ferita lacero contusa del labbro superiore con una prognosi di giorni sette. La Corte, letti gli atti del procedimento, ritiene che non debba essere accolto il reclamo relativo alla sanzione inflitta al Dirigente Fogli; infatti l’inibizione per due mesi appare una punizione equa, tenuto conto del comportamento gravemente scorretto da lui tenuto (riconosciuto dalla stessa Società reclamante) nell’ambito di una gara di un torneo di calciatori minorenni, in cui è particolarmente necessario, per ragioni educative, un atteggiamento dei dirigenti ispirato ai principi di correttezza e lealtà. La Corte ritiene invece che debba essere accolto il reclamo in relazione alle sanzioni inflitte alla Società. Infatti, a seguito di quanto precisato verbalmente dall’arbitro, i giocatori della Società La Pineta si allontanavano dal terreno di gioco solo dopo che egli ebbe emesso il triplice fischio che, secondo consolidata consuetudine, indica la volontà del direttore di gara di porre termine alla gara; non è pertanto esatto affermare che i calciatori della Società reclamante siano rientrati negli spogliatoi per ottemperare ad una richiesta del loro dirigente accompagnatore. E’ vero che successivamente i dirigenti de la Pineta non hanno accolto l’invito di riprendere la partita, ma a questo punto l’incontro doveva considerarsi già chiuso. La Corte, in conclusione, ritiene che il comportamento del Fogli, consistente in una mera protesta verbale, per quanto scorretta, non fosse tale da impedire la prosecuzione dell’incontro; la calma poteva essere ristabilita mediante un normale provvedimento di espulsione del dirigente; di conseguenza, non potendo essere attribuita alla Società La Pineta la responsabilità dell’interruzione della gara alla mezzora del secondo tempo, deve essere disposta la ripetizione della partita ai sensi dell’articolo 17 comma 4 lettera c) C.G.S. La Corte, pertanto, in parziale accoglimento del reclamo, DELIBERA 1) la revoca delle sanzioni a carico della Società La Pineta della perdita della gara per 0-3 e della penalizzazione di un punto in classifica; 2) la ripetizione della gara Is Arenas – La Pineta nella data che sarà stabilita dai competenti organi federali; 3) la conferma dell’inibizione temporanea fino al 11 febbraio 2016 del dirigente Fogli Nicola. DISPONE la restituzione della tassa.
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