COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°31 del 28 gennaio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale DEFERIMENTO DELLA SOCIETA’ U.S.D. GONNOSFANADIGA IN PERSONA DEL SUO PRESIDENTE La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a codesto Tribunale Federale Territoriale: La società U.S.D. Gonnosfanadiga, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’articolo 11, comma 3 del C.G.S., per avere un proprio sostenitore non identificato compiutamente, al 45° minuto del secondo tempo della partita Gonnosfanadiga / Sadali, disputata l’8.02.2015, apostrofato il calciatore del Sadali Jarju Yankuba, che si trovava a terra dopo avere subito un fallo ad opera del calciatore del Gonnosfanadiga Andrea Piras, con la parola “piangi sporco negro”.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°31 del 28 gennaio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale DEFERIMENTO DELLA SOCIETA’ U.S.D. GONNOSFANADIGA IN PERSONA DEL SUO PRESIDENTE La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a codesto Tribunale Federale Territoriale: La società U.S.D. Gonnosfanadiga, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’articolo 11, comma 3 del C.G.S., per avere un proprio sostenitore non identificato compiutamente, al 45° minuto del secondo tempo della partita Gonnosfanadiga / Sadali, disputata l’8.02.2015, apostrofato il calciatore del Sadali Jarju Yankuba, che si trovava a terra dopo avere subito un fallo ad opera del calciatore del Gonnosfanadiga Andrea Piras, con la parola “piangi sporco negro”. Al giudizio, la Società deferita, sebbene le sia stato ritualmente contestato l’addebito, non è comparsa non ha chiesto di essere sentita, né ha presentato proprie deduzioni a difesa. Il rappresentante della Procura Federale, presente al giudizio, ha chiesto di affermare la responsabilità della società deferita per il fatto contestato e di infliggere la sanzione dell’obbligo di disputare una gara priva di spettatori in uno o più settori dello stadio. Il Tribunale Federale, ritenute provate le richieste della Procura Federale in merito alla responsabilità della Società, non avendo la stessa provveduto a smentire la documentazione in atti; ritenuto altresì, di dovere tener conto della natura e della gravità del fatto oggetto della contestazione alla luce della disposizione contenuta nell’articolo 16, n° 2 bis del C.G.S. DELIBERA ai sensi e per gli effetti della disposizione contenuta nell’articolo 16, n° 3 del C.G.S., di sospendere la sanzione dell’obbligo di disputare una gara privi di spettatori in uno o più settori, sottoponendo la società U.S.D. Gonnosfanadiga al periodo di prova di un anno. Dispone, altresì, ai sensi della medesima norma che se durante il periodo di prova, la società dovesse incorrere nella stessa violazione, la sospensione della sanzione verrà immediatamente revocata e la stessa troverà applicazione in aggiunta a quella che sarà comminata per la nuova violazione.
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