COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 17 Dicembre 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con atto del 30/10/2015 (prot.n.4180/68pf15/16AV/mf) nei confronti di: 1) –Corsano Giuseppe Marco, calciatore tesserato per l’ASD Atletico Cavallino; 2) –Rollo Domenico dirigente accompagnatore Ufficiale della ASD Atletico Cavallino 3) –ASD Atletico Cavallino per rispondere: il primo, della violazione dell’art.1 bis comma 1, CGS per aver partecipato, tra le fila dell’ASD Atletico Cavallino, alla gara del 15/3/2015 valevole per il campionato di 2^ ctg Pugliese, girone “C” (ASD Atletico Cavallino – Pol. D. Calcio Soleto), benchè squalificato e sotto la falsa identità di Greco Alessandro; il secondo, della violazione dell’art.1 bis. comma 1, CGS, in relazione all’art.61, comma 1, Noif per aver consentito che il calciatore Corsano Giuseppe Marco partecipasse alla gara sopra indicata sotto la falsa identità di Greco Alessandro, così attestando, con la sottoscrizione della relativa distinta, contrariamente al vero, che tutti i soggetti ivi indicati avessero titolo a partecipare all’incontro; la terza, della violazione di cui all’art.4, comma 2, CGS a titolo di responsabilità oggettiva,

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 17 Dicembre 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con atto del 30/10/2015 (prot.n.4180/68pf15/16AV/mf) nei confronti di: 1) –Corsano Giuseppe Marco, calciatore tesserato per l’ASD Atletico Cavallino; 2) –Rollo Domenico dirigente accompagnatore Ufficiale della ASD Atletico Cavallino 3) –ASD Atletico Cavallino per rispondere: il primo, della violazione dell’art.1 bis comma 1, CGS per aver partecipato, tra le fila dell’ASD Atletico Cavallino, alla gara del 15/3/2015 valevole per il campionato di 2^ ctg Pugliese, girone “C” (ASD Atletico Cavallino – Pol. D. Calcio Soleto), benchè squalificato e sotto la falsa identità di Greco Alessandro; il secondo, della violazione dell’art.1 bis. comma 1, CGS, in relazione all’art.61, comma 1, Noif per aver consentito che il calciatore Corsano Giuseppe Marco partecipasse alla gara sopra indicata sotto la falsa identità di Greco Alessandro, così attestando, con la sottoscrizione della relativa distinta, contrariamente al vero, che tutti i soggetti ivi indicati avessero titolo a partecipare all’incontro; la terza, della violazione di cui all’art.4, comma 2, CGS a titolo di responsabilità oggettiva, per quanto posto in essere dai propri tesserati. FATTO La Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il C.R. Puglia, con C.U. n.66 del 23/4/15, dopo aver deliberato sul reclamo della società Pol. D. Calcio Soleto avverso le decisioni del GST in ordine alla gara ASD Atletico Cavallino – Pol. Calcio Soleto (2^ctg) del 15/3/15, inviava gli atti alla Procura Federale affinchè fossero effettuati gli accertamenti necessari avendo riscontrato dubbi circa l’identificazione del calciatore Alessandro Greco, schierato dalla ASD Atletico Cavallino in occasione della gara su menzionata. A seguito delle indagini svolte dal collaboratore della Procura Federale, quest’ultima con la nota succitata del 30/10/2015 deferiva a questo Tribunale Sportivo Territoriale gli incolpati su menzionati, affinchè rispondessero delle violazioni loro contestate. Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito, il Tribunale disponeva, con racc.a.r. del 9/11/2015, la convocazione dei suddetti deferiti, per l’udienza del 14/12/2015, alla quale compariva solo l’avv. Nicola Monaco per la Procura Federale. Non compariva nessuno dei deferiti, nonostante la regolarità delle loro convocazioni. Dichiarata chiusa la fase istruttoria, il Procuratore Federale avv. Monaco chiedeva che fosse affermata la responsabilità dei deferiti e che fossero loro inflitte le seguenti sanzioni: -squalifica per la durata di mesi sei al calciatore Corsano Giuseppe Marco; -inibizione per la durata di mesi sei al dirigente sig. Rollo Domenico; -ammenda di €900,00 per la soc. ASD ATL. Cavallino; MOTIVI DELLA DECISIONE Sulla base della documentazione acquisita al procedimento e degli accertamenti eseguiti dalla Procura Federale, risulta inequivocabilmente provato che il calciatore Corsano Giuseppe Marco, abbia partecipato, tra le fila dell’ASD Atletico Cavallino, alla gara del 15/3/2015 valevole per il campionato di 2° ctg. Pugliese – girone C- (ASD Atletico Cavallino – Pol. D. Calcio Soleto) benchè squalificato e sotto la falsa identità di Greco Alessandro. Va quindi affermata la responsabilità del succitato deferito per le violazioni contestategli e quindi punito come da dispositivo. Va conseguentemente affermata la responsabilità del dirigente Rollo Domenico e quindi punito come da dispositivo, per aver consentito al calciatore Corsano Giuseppe Marco di partecipare alla gara sopra indicata, sotto la falsa identità di Greco Alessandro, attestando falsamente, con la sottoscrizione della relativa distinta che tutti i soggetti ivi indicati avessero titolo a partecipare all’incontro. Va poi altresì affermata la responsabilità oggettiva della soc. ASD Atl. Cavallino, ai sensi dell’art.4 comma 2 CGS, e quindi punita come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale Puglia, afferma la responsabilità dei deferiti oltre indicati ed infligge loro le seguenti sanzioni: -al calciatore Corsano Giuseppe Marco, la squalifica per la durata di mesi sei; -al dirigente sig. Rollo Domenico la inibizione per la durata di mesi sei; - alla soc. ASD ATL. Cavallino l’ammenda di €900,00.
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