COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 23 Dicembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: ASD CALCIOMANIA – POL. POLIMNIA CALCIO DEL 15.11.2015

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 23 Dicembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: ASD CALCIOMANIA – POL. POLIMNIA CALCIO DEL 15.11.2015 Reclamo dell’A.S.D. Calciomania del 26.11.2015 avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale nella parte in cui: 1) ha omologato il risultato ufficiale della gara indicandolo in 2-3; 2) ha squalificato per una gara effettiva i calciatori Sigg. Secundo Fabio Rocco e Tursi Girolamo; 3) ha applicato la sanzione dell’ammonizione ai calciatori Sigg. Meuli Ivan, Tursi Girolamo e Longo Valter; Pubblicata sul C.U. n. 18 del 19.11.2015 della FIGC-LND, Delegazione Provinciale di Bari. Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo come proposto; Sentito l’Arbitro il quale ha reso supplemento di rapporto; Considerato che il reclamo in ordine al risultato ufficiale della gara, sì come pubblicato sul C.U., non è ricevibile in quanto il gravame non è stato notificato alla Polimnia Calcio, società controinteressata (art. 46, co. 5, C.G.S.); Atteso che l’Arbitro in sede di audizione ha riferito che, a differenza di quanto erroneamente annotato nel rapporto di gara, a) il calciatore Tursi Girolamo è stato solo ammonito e non anche espulso dal terreno di gioco; b) il calciatore Vavalle Samuele è stato espulso in quanto destinatario di due ammonizioni. Il medesimo, viceversa, ha confermato le restanti sanzioni notificate in campo, ossia l’ammonizione ai calciatori Sigg. Tursi Girolamo, Meuli Ivan e Longo Valter, nonché l’espulsione del calciatore Secundo Fabio Rocco. Tutto quanto considerato e ritenuto, la Corte Sportiva di Appello Territoriale di Bari, DELIBERA 1) dichiararsi irricevibile il reclamo nella parte in cui è volto alla contestazione del risultato ufficiale della gara, così come pubblicato sul C.U. n. 18 del 19.11.2015, per violazione dell’art. 46, co. 5, del C.G.S. (ossia per la mancata notifica alla Società controinteressata); 2) annullarsi la sanzione della squalifica per una gara effettiva comminata al calciatore Sig. Tursi Girolamo; 3) applicarsi la sanzione della squalifica per una gara effettiva al calciatore Sig. Vavalle Samuele; 4) comminarsi la sola ammonizione a carico del calciatore Sig. Tursi Girolamo; 5) confermarsi l’ammonizione a carico dei calciatori Sigg. Meuli Ivan e Longo Valter; 6) confermarsi la sanzione della squalifica per una gara effettiva comminata al calciatore Sig. Secundo Fabio Rocco; 7) atteso il parziale accoglimento del reclamo, non addebitarsi alcuna tassa reclamo.
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