COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 23 Dicembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: USD AUDACE CERIGNOLA – A.P.D. MEDAGLIE D’ORO DEL 11.10.2015 Reclamo dell’U.S.D. Cerignola del 12.11.2015 avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale nella parte in cui ha comminato “la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 alla Società U.S.D. AUDACE CERIGNOLA in favore della A.P. MEDAGLIE D’ORO”, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Puglia n. 37 del 05.11.2015.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 23 Dicembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: USD AUDACE CERIGNOLA – A.P.D. MEDAGLIE D’ORO DEL 11.10.2015 Reclamo dell’U.S.D. Cerignola del 12.11.2015 avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale nella parte in cui ha comminato “la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 alla Società U.S.D. AUDACE CERIGNOLA in favore della A.P. MEDAGLIE D’ORO”, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Puglia n. 37 del 05.11.2015. Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo come proposto; Sentita la reclamante per averne fatto richiesta; Ascoltato l’Arbitro il quale ha reso supplemento di rapporto; Considerato che il Direttore di Gara ha testualmente dichiarato: “Quanto al Cerignola ho personalmente verificato la corrispondenza tra il nominativo di Calvio Antonio con il tesserino allegato e quindi con il calciatore che mi era davanti al momento del riconoscimento”; Ritenuto, pertanto, che a seguito dell’istruttoria espletata non sono emersi elementi a suffragio delle tesi della reclamante. Tutto quanto considerato e ritenuto, la Corte Sportiva di Appello Territoriale di Bari DELIBERA 1) rigettarsi il reclamo proposto dall’U.S.D. Audace Cerignola in data 12.11.2015; 2) confermarsi i provvedimenti assunti dal Giudice di prime cure e di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Puglia n. 37 del 05.11.2015; 3) addebitarsi la tassa reclamo sul conto della reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it