COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 23 Dicembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: POL. D. CALCIO SOLETO – U.S. LORENZO MARIANO del 6/12/2015 (Reclamo della U.S. LORENZO MARIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore DE CAGNA Giuseppe di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 45 in data 10/12/2015 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 50 del 23 Dicembre 2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
GARA: POL. D. CALCIO SOLETO – U.S. LORENZO MARIANO del 6/12/2015 (Reclamo della U.S. LORENZO MARIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore DE CAGNA Giuseppe di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 45 in data 10/12/2015 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; - rilevato che il comportamento assunto del calciatore DE CAGNA Giuseppe è risultato gravemente antisportivo nei confronti del pubblico ma privo di conseguenze negative per cui adeguata si appalesa la sanzione della squalifica fino al 5/3/2016; P.Q.M. DELIBERA Ridursi al 5/3/2016 la squalifica inflitta la calciatore DE CAGNA Giuseppe. non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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