COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 23 Dicembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: POL. D. CALCIO SOLETO – U.S. LORENZO MARIANO del 6/12/2015 (Reclamo della U.S. LORENZO MARIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore DE CAGNA Giuseppe di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 45 in data 10/12/2015 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 23 Dicembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: POL. D. CALCIO SOLETO – U.S. LORENZO MARIANO del 6/12/2015 (Reclamo della U.S. LORENZO MARIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore DE CAGNA Giuseppe di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 45 in data 10/12/2015 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; - rilevato che il comportamento assunto del calciatore DE CAGNA Giuseppe è risultato gravemente antisportivo nei confronti del pubblico ma privo di conseguenze negative per cui adeguata si appalesa la sanzione della squalifica fino al 5/3/2016; P.Q.M. DELIBERA Ridursi al 5/3/2016 la squalifica inflitta la calciatore DE CAGNA Giuseppe. non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it