COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 23 Dicembre 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 26/10/2015 (prot.n.3923/782pf14/15AV/mf) nei confronti di: 1) –Severino Antonio, all’epoca dei fatti tesserato come presidente per la società FCD Real Adelfia; 2) –Schettino Giuseppe, all’epoca dei fatti tesserato quale segretario per la società FCD Real Adelfia; 3) –Frasca Antonio, all’epoca dei fatti tesserato quale collaboratore per la società FCD Real Adelfia; 4) –Società FCD Real Adelfia, matricola nr.915026

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 23 Dicembre 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale nel procedimento promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 26/10/2015 (prot.n.3923/782pf14/15AV/mf) nei confronti di: 1) –Severino Antonio, all’epoca dei fatti tesserato come presidente per la società FCD Real Adelfia; 2) –Schettino Giuseppe, all’epoca dei fatti tesserato quale segretario per la società FCD Real Adelfia; 3) –Frasca Antonio, all’epoca dei fatti tesserato quale collaboratore per la società FCD Real Adelfia; 4) –Società FCD Real Adelfia, matricola nr.915026; per rispondere: -il primo, della violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1bis, comma 1, CGS in relazione agli artt.3 e 10, comma 10, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver concorso con Frasca Antonio e Schettino Giuseppe ed altri soggetti ignoti all’apposizione di una firma falsa sulla richiesta di tesseramento del giovane calciatore Pontrelli Cosimo per la società dallo stesso rappresentata; -il secondo, della violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1bis, comma 1, CGS in relazione agli artt.3 e 10, comma 10, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver concorso con Frasca Antonio e Severino Antonio ed altri soggetti ignoti all’apposizione di una firma falsa sulla richiesta di tesseramento del giovane calciatore Pontrelli Cosimo per la società FCD Real Adelfia; -il terzo, della violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1bis, comma 1, CGS in relazione agli artt.3 e 10, comma 10, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver concorso con Severino Antonio e Schettino Giuseppe ed altri soggetti ignoti all’apposizione di una firma falsa sulla richiesta di tesseramento del giovane calciatore Pontrelli Cosimo per la società FCD Real Adelfia; -la quarta per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.4, comma 1e 2, CGS in relazione alla condotta posta in essere dai suoi dirigenti, sopra descritta. FATTO Sulla base della nota del Comitato Regionale Puglia – LND- del 13/4/2015, e delle indagini svolte dal collaboratore della Procura Federale FIGC, quest’ultima con la nota succitata del 26/10/2015 deferiva a questo Tribunale Federale Territoriale, gli incolpati su menzionati affinchè rispondessero delle violazioni loro contestate ed innanzi richiamate. Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito, il Tribunale disponeva, con racc.a.r. del 9/11/2015, la convocazione dei suddetti deferiti, per l’udienza del 14/12/2015, alla quale comparivano: -l’avv. Nicola Monaco per la Procura Federale. - il sig. Severino Antonio in proprio e quale legale rappresentante del FCD Real Adelfia; -il sig. Frasca Antonio quale collaboratore della FCD Real Adelfia; -l’avv. Stefano Rendina quale difensore di tutti i deferiti succitati. Non compariva il sig. Schettino Giuseppe segretario del FCD Real Adelfia, benchè regolarmente convocato. Dopo ampia discussione il sostituto Procuratore Federale, chiedeva che fosse affermata la responsabilità di tutti i deferiti e fossero loro irrogate le seguenti sanzioni: -al sig. Severino Antonio all’epoca dei fatti presidente della FCD Real Adelfia la inibizione per la durata mesi 9 (nove); -al sig. Frasca Antonio all’epoca dei fatti collaboratore della società FCD Real Adelfia, la inibizione per la durata di mesi 6 (sei); - al sig. Schettino Giuseppe, all’epoca dei fatti segretario della società FCD Real Adelfia, la inibizione per la durata di mesi 6 (sei); -alla soc. FCD Real Adelfia l’ammenda di €1.000,00 (euro mille). Prendeva quindi la parola l’avv. Stefano Remine il quale depositava una nota scritta già inviata a numerosi Enti e nuovamente datata 14/12/2015 che formalmente esibiva a supporto delle eccezioni preliminari e della richiesta di archiviazione dell’intero procedimento. Esibiva altresì il C.U. n.6 del 23/7/2015 ed il C.U. n.34 del 29/10/2015; per cui dopo ampia discussione concludeva chiedendo l’assoluzione con formula piena, per i suoi assistiti, dalle violazioni loro contestate MOTIVI DELLA DECISIONE I deferiti hanno sollevato, in via preliminare, alcune eccezioni che vanno esaminate prima di ogni ulteriore disamina, e che –secondo la tesi dei deferiti- importerebbe l’archiviazione del procedimento attinendo: a) alla invalidità della denuncia proposta dalla sig.ra Fiore Angela madre del calciatore Pontrelli Cosimo, anziché da quest’ultimo divenuto nelle more maggiorenne; b) alla carenza di legittimazione della sig.ra Fiore Angela, nella suddetta qualità, a sporgere denuncia, non avendo sottoscritto la richiesta del tesseramento del figlio Pontrelli Cosimo (all’epoca minore di anni 18); c) all’irricevibilità da parte dell’ufficio Tesseramenti presso il C.R.P. della richiesta di tesseramento del minore Pontrelli Cosimo, per carenza della sottoscrizione da parte di entrambi i genitori esercenti la patria potestà sul minore Pontrelli Cosimo. Nessuna delle eccezioni innanzi menzionate è però meritevole di accoglimento per i seguenti motivi. Va innanzi tutto precisato ed evidenziato che oggetto del procedimento de quo, è la violazione dell’art.1/bis CGS in relazione agli artt. 3 e 10 comma 10 CGS per aver, i deferiti innanzi citati (tutti appartenenti a diverso titolo alla F.C.D. Real Adelfia), concorso –fra loro- alla apposizione di firme false sulla richiesta di tesseramento del calciatore minore Pontrelli Cosimo. E’ pertanto evidente che la denuncia dell’illiceità succitata, prescinda dalla qualità e/o dall’interesse del denunciante (figura peraltro non prevista dal C.G.S.), atteso il superiore interesse di lealtà, di correttezza e di probità a cui sono ispirati sia lo statuto federale che il codice di giustizia sportiva in tema di rapporti comunque riferibili all’attività sportiva. Né ha rilievo l’aspetto procedurale formale della richiesta di tesseramento (se cioè completa o non della sottoscrizione del calciatore minore e di entrambi i genitori esercenti la patria potestà), dal momento che non è in discussione la regolarità formale del tesseramento, ma la sua illegittimità a causa della asserita aprocrifità delle firme apposte in calce al modulo di tesseramento del minore Porcelli Cosimo. Restano così superate le eccezioni preliminari sollevate (acutamente ma inconferentemente) dal difensore dei deferiti, eccezioni che vanno pertanto respinte tout court. Nel merito, va affermata la responsabilità di tutti i deferiti innanzi menzionati, alla luce dei seguenti elementi di valutazione. Innanzi tutto quello secondo cui appaiono ictu oculi diverse tra loro le firme apposte dal calciatore minorenne sig. Cosimo Pontrelli e dal padre di costui sig. Pontrelli Giovanni, sui moduli di tesseramento del 31/10/2013 relativi al vincolo con la società U.S.D. R. Sibillano 1950 Bari (dagli interessati riconosciute e dichiarate autentiche); rispetto a quelle invece oggetto del tesseramento con la F.C.D. Real Adelfia del 19/12/2014 (al contrario energicamente disconosciute dai medesimi succitati interessati). Disconoscimento ed apocrifia delle sottoscrizioni che trovano supporto e conferma, nell’analisi analitica delle deposizioni rese dai tre deferiti (appartenenti a diverso titolo, alla medesima società F.C.D. Real Adelfia) che, evidenziando palesi contraddizioni fanno apparire idoneo il rafforzamento e la fondatezza delle violazioni contestate. Diversa infatti è –nelle tre deposizioni- la ricostruzione dei fatti in ordine alle modalità ed alla tempistica, attraverso le quali sarebbero state apposte, al modulo di trasferimento le sottoscrizioni del calciatore minore succitato e di suo padre. Il Presidente sig. Antonio Severino, nel corso della sua audizione dell’8/5/2015 dinanzi al collaboratore Federale, ha affermato infatti, che mentre il sig. Pontrelli Giovanni (genitore del calciatore) firmava negli uffici della società, il modulo di richiesta di tesseramento; il figlio (cioè il calciatore minorenne Pontrelli Cosimo) “…..era negli spogliatoi….” sopraggiungendo poco dopo per apporre anch’egli la sua firma . Il segretario sig. Giuseppe Schettino, nella sua (audizione del 19/10/2015) riferisce invece, che la sottoscrizione avvenne quando era ancora in corso l’allenamento e che il minore Cosimo Pontrelli sopraggiunse solo dopo la fine dell’allenamento e dopo la doccia. Di diverso avviso è poi il sig. Antonio Frasca (audizione del 18/5/2015) il quale riferisce invece che: “….è venuto il Segretario della società sig. Schettino Giuseppe, insieme ai genitori del sig. Cosimo Pontrelli ed al sig. Cosimo Pontrelli, comunicandomi che i genitori del Pontrelli, unitamente al figlio Cosimo, dovevano firmare il modulo di tesseramento. Pertanto alla mia presenza ed alla presenza del Segretario hanno proceduto ad apporre la firma sul modulo di tesseramento sia il padre di Cosimo Pontrelli che il ragazzo stesso…..” (testuale dalla deposizione del sig. Antonio Frasca resa al collaboratore della Procura Federale in data 18/5/2015). Né appare del tutto comprensibile il motivo per cui non sia stato richiesto anche alla madre del minore (data per presente da tutti e tre i succitati deferiti) di apporre la propria sottoscrizione al modulo di richiesta di tesseramento più volte citato; tanto più che la stessa sig.ra Angela Fiore (madre del minore) meglio avrebbe potuto esaminare e comprendere il tenore del documento citato, rispetto al marito dichiaratamente analfabeta e capace solo di apporre la sua firma. Dall’audizione poi del giovane calciatore Cosimo Pontrelli, si evincono ulteriori elementi che meritano particolare attenzione interpretativa. Il giovane calciatore più volte su richiamato ha infatti riferito di essersi recato una volta (all’inizio di gennaio 2015) presso il campo sportivo della soc. Real Adelfia, in assenza dei genitori e con il pulmino della squadra che lo prelevò dalla sua abitazione sita in Modugno, alle ore 16 per poi riaccompagnarlo, intorno alle ore 23,00. Ha inoltre riferito al collaboratore federale, nel corso della sua audizione del 7/5/2015, che nel frangente erano presenti alcuni calciatori da lui conosciuti i quali, con le stesse modalità avevano partecipato a quella seduta di allenamento; circostanza questa confermata dal sig. Pepe Andrea (cioè uno dei su menzionati calciatori) il quale ha dichiarato al collaboratore Federale l’1/7/2015 che Cosimo Pontrelli si era allenato con lui solo due volte e che in entrambi i casi era stato prelevato con il pulmino della società. Ulteriori elementi qualificanti rivengono poi dalle dichiarazioni del giovane calciatore Cosimo Pontrelli secondo cui, fino a tutto il mese di febbraio avrebbe continuato a ricevere “sms” dall’allenatore del Real Adelfia, sig. Sebastiano Cataldo dal quale veniva invitato e sollecitato a tesserarsi ed a giocare con la soc. Real Adelfia; per poi aggiungere nel sms del 15/2/2015, di aver dichiarato al sig. Sebastiano Cataldo testualmente: “……..poi vogliamo capire la questione del cartellino spedito senza le firme dei miei genitori e la mia….” (sic!). Dichiarazione questa che, resa con estrema spontaneità ed in epoca non sospetta, acquista significazione e valore particolarmente importante, ad ulteriore conferma della tesi dell’apocrifità delle firme apposte sul modulo di trasferimento del 19/12/2014 a favore della soc. Real Adelfia. Alla luce delle risultanze processuali e delle argomentazioni innanzi evidenziate, va affermata la responsabilità dei deferiti che vanno pertanto puniti come da dispositivo P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale Puglia, dichiara affermarsi la responsabilità dei deferiti e per l’effetto infligge loro, le seguenti sanzioni: -al sig. Severino Antonio Presidente della soc. FCD Real Adelfia la inibizione per la durata di mesi 9 (Nove); - al sig. Frasca Antonio nella qualità di collaboratore della soc. FCD Real Adelfia la inibizione per la durata di mesi 6 (sei); -al sig. Schettino Giuseppe, segretario della soc. FCD Real Adelfia, la inibizione per la durata di mesi 6 (sei); -alla soc. FCD Real Adelfia per responsabilità diretta ed oggettiva (art.4 commi 1 e 2 CGS) l’ammenda di €1.000,00 (euro mille).
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