COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 8 Gennaio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.P.D. NICOLA DI LEO TRANI – U.S.D. RUVESE del 13/12/2015 (Reclamo della A.P.D. NICOLA DI LEO TRANI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore CORDA Nicola squalifica per 4 gare effettive di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 48 in data 17/12/2015 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 8 Gennaio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.P.D. NICOLA DI LEO TRANI – U.S.D. RUVESE del 13/12/2015 (Reclamo della A.P.D. NICOLA DI LEO TRANI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore CORDA Nicola squalifica per 4 gare effettive di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 48 in data 17/12/2015 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; - effettuati i necessari accertamenti; - considerato che a seguito del supplemento di istruttoria espletato non sono emersi elementi a suffragio della tesi della reclamante; - ritenuta la sanzione comminata dal Giudice di prime cure proporzionata ed adeguata in relazione alla condotta violenta ed offensiva tenuta dal calciatore Nicola CORDA; - tutto ciò considerato e ritenuto, la Corte Sportiva di Appello Territoriale di Bari DELIBERA Rigettarsi il reclamo e per l’effetto confermarsi le decisioni assunte dal Giudice di primo grado; addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società istante.
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