COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 8 Gennaio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: SPORTING CLUB LECCE – GIOVANI CRYOS del 21.10.2015; Reclamo dell’A.S.D. Giovani Cryos del 21.10.2015 avverso la squalifica per quattro gare effettive del calciatore SANTERAMO Francesco inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata sul C.U. del C.R. Puglia, F.I.G.C. – L.N.D., n. 28 del 15.10.2015.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 8 Gennaio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: SPORTING CLUB LECCE - GIOVANI CRYOS del 21.10.2015; Reclamo dell’A.S.D. Giovani Cryos del 21.10.2015 avverso la squalifica per quattro gare effettive del calciatore SANTERAMO Francesco inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata sul C.U. del C.R. Puglia, F.I.G.C. – L.N.D., n. 28 del 15.10.2015. Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; ritenuto che la condotta del Sig. SANTERAMO Francesco, alla luce delle emergenze processuali, possa essere qualificata in termini di comportamento antisportivo passibile, come tale, di più mite sanzione; Delibera ridursi a due gare effettive la qualifica inflitta al calciatore dell’A.S.D. Giovani Cryos, Sig. SANTERAMO Francesco. Nessuna tassa è dovuta atteso il parziale accoglimento del gravame.
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