COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 14 Gennaio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: U.S.D. FRAGAGNANO – A.S.D. NEOS del 6 Dicembre 2015. (Reclamo della U.S. D. FRAGAGNANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del dirigente MARINELLI Francesco inibito sino al 9/2/2016 e al calciatore PIACENTE Walter squalificato per 5 gare effettive di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 28 del 10 dicembre 2015 della Delegazione Provinciale di Taranto).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 54 del 14 Gennaio 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Gara: U.S.D. FRAGAGNANO – A.S.D. NEOS del 6 Dicembre 2015. (Reclamo della U.S. D. FRAGAGNANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del dirigente MARINELLI Francesco inibito sino al 9/2/2016 e al calciatore PIACENTE Walter squalificato per 5 gare effettive di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 28 del 10 dicembre 2015 della Delegazione Provinciale di Taranto). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; - appurato che nessuno è comparso per la reclamante nonostante la rituale lettera di convocazione; - considerato che a seguito dell’esame degli atti non sono emersi elementi a supporto della diversa ricostruzione dei fatti rappresentata nell’atto di reclamo; - ritenuto tuttavia di dover commisurare le sanzioni inflitte ai tesserati dell’U.S.D. FRAGAGNANO alla reale entità degli addebiti e alla fattiva collaborazione degli altri calciatori della reclamante; - ritenuto, pertanto, congruo ridurre l’inibizione inflitta al dirigente sig. MARINELLI Francesco fino al 31/1/2016, e la squalifica al calciatore PIACENTE Walter a 3 gare effettive; tutto ciò considerato e ritenuto la Corte Sportiva di Appello Territoriale , in parziale accoglimento del reclamo D E L I B E R A Ridursi al 31/1/2016 l’inibizione inflitta al dirigente MARINELLI Francesco; ridursi a 3 giornate di gara la squalifica inflitta al calciatore PIACENTE Walter; non addebitarsi alcuna tassa reclamo atteso l’esito del gravame.
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