COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 14 Gennaio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO C/A.S.D. TRE TORRI CALCIO DEL 9.11.2015 Reclamo della A.S.D. Sant’Onofrio Calcio del 2.12.2015 avverso la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3 in favore della Società A.S.D. Tre Torri Calcio, inflitta con decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul C.U. della Delegazione Provinciale di Foggia, F.I.G.C. – L.N.D., n. 21 del 26.11.2015.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 14 Gennaio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO C/A.S.D. TRE TORRI CALCIO DEL 9.11.2015 Reclamo della A.S.D. Sant’Onofrio Calcio del 2.12.2015 avverso la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3 in favore della Società A.S.D. Tre Torri Calcio, inflitta con decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul C.U. della Delegazione Provinciale di Foggia, F.I.G.C. – L.N.D., n. 21 del 26.11.2015. Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto, presentato nei termini e nelle modalità previste dalla vigente normativa; sentito il vice Presidente della Società reclamante; ritenuta provata la circostanza che nella gara in questione ha preso parte il Sig. Villani Michele Pio (numero 15 in distinta), di età inferiore al minimo previsto dalla disciplina di settore come ammesso dalla medesima reclamante; considerato che all’art. 3.1, lett. B), del C.U. n. 1 - SGS, relativamente alla categoria allievi viene stabilito il limite d’età dell’atleta che può partecipare a gare (disposizione violata unitamente all’art. 34, co. 4, NOIF); considerato, altresì, che l’art. 34, co. 3-3bis, NOIF non si applica alla fattispecie poiché riferito alla categoria dei calciatori “Giovani” di cui all’art. 38 del Regolamento LND, diversa da quella “Allievi” di cui all’art. 23 del Regolamento SGS (cui appartiene il calciatore Villani) ed all’attività agonistica dell’atleta che abbia compiuto il 15° anno di età; ritenuto, pertanto, di dover confermare la decisione del primo Giudice che ha applicato la sanzione sportiva prevista dall’art. 17, co. 5, lett. a) del CGS; Tutto ciò ritenuto e considerato, la Corte sportiva di Appello territoriale per la Puglia, Delibera 1) rigettarsi il reclamo come proposto e confermarsi la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in favore della società A.S.D. Tre Torri Calcio, comminata dal Giudice Sportivo territoriale di Foggia; 2) addebitarsi la tassa sul conto della società A.S.D. Sant’Onofrio Calcio, atteso il mancato accoglimento del gravame.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it