DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°188 Comunicato Ufficiale N.188 del 06.11.2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A2 GARE DEL 03/10/2015:POL. SAMMICHELE – REAL TEAM MATERA
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°188
Comunicato Ufficiale N.188 del 06.11.2015
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A2 GARE DEL 03/10/2015:POL. SAMMICHELE – REAL TEAM MATERA Reclamo proposto dalla Società Real Team Matera Il Giudice Sportivo, esaminato il gravame in oggetto,regolarmente prodotto nei termini,rileva: con il ricorso in epigrafe, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, lett. A del C.G.S., per aver schierato nella gara di che trattasi, il calciatore Grasso Renzo Alfredo in posizione irregolare di tesseramento. Il ricorso è infondato e viene respinto. Infatti, con decisione pubblicata sul C.U. n.5/TFN del 5 novembre u.s,, il Tribunale Federale Nazionale sezione tesseramenti, ha dichiarato che il suddetto calciatore risulta tesserato per la società Sammichele con decorrenza 30/09/2015, Ne consegue pertanto che il nominato in questione aveva titolo a prendere parte all'incontro di che trattasi, svoltosi in data 3/10/2015.ed essendo tesserato come calciatore italiano, rientra, pertanto, nelle specifiche aliquote dei partecipanti al gioco appositamente previste per le società di A2 dal C.U n.1/2015 P.Q.M. a scioglimento della riserva di cui al C.U. 076 del 07/10/2015 decide: A) di omologare il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell'incontro: Pol. Sammichele - Real Team Matera 5-3 B) la tassa di reclamo viene addebitata
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