DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°190 Comunicato Ufficiale N.190 del 06.11.2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A2 GARE DEL 24/10/2015:A.S.D. AUGUSTA 1986-A.S.D. FUTSAL BISCEGLIE 1990

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°190 Comunicato Ufficiale N.190 del 06.11.2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A2 GARE DEL 24/10/2015:A.S.D. AUGUSTA 1986-A.S.D. FUTSAL BISCEGLIE 1990 Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Augusta 1986. Il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo indicato in epigrafe osserva: Con il gravame in questione la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 17 comma 5 lett. A del C.G.S. per aver schierato nella gara di che trattasi un numero di calciatori non conforme alle disposizioni emanate dal C.U. N° 1/2015 al paragrafo A2 lettera F. Come è noto, infatti nelle gare del campionato di Serie A2 è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno sei calciatori, di cui almeno uno nato successivamente al 31 dicembre 1993, che siano stati tesserati per la F.I.G.C. prima del compimento del 18° anno di età, con tesseramento valido, non revocato e/o non annullato. Nelle stesse gare è inoltre fatto obbligo di impiegare almeno tre calciatori che siano cittadini italiani, di cui almeno uno nato dal 1° gennaio 1994. Dall’esame della distinta di gara presentata all’arbitro, i requisiti prescritti non appaiono integralmente soddisfatti, in quanto dei tre calciatori cittadini italiani da impiegare, ne risultano schierati solamente due. P.Q.M. Visti gli art. 17, 29, 33 e 35 del C.G.S. e il C.U. N° 1 del 2/07/2015, a scioglimento della riserva di cui al C.U.N. 151 del 28/10/2015 decide: a) di accogliere il ricorso comminando alla società Futsal Bisceglie la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6. b) la tassa di reclamo non viene addebitata.
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