DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°278 Comunicato Ufficiale N.278 del 10.12.2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara REAL TEAM MATERA C5 – FUTSAL BISCEGLIE 1990

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°278 Comunicato Ufficiale N.278 del 10.12.2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara REAL TEAM MATERA C5 - FUTSAL BISCEGLIE 1990 Il Giudice Sportivo, esaminati i referti dell'arbitro e del commissario di campo, rileva che la gara in epigrafe e stata definitamente sospesa al minuto 17,43 del primo tempo per sopravvenuta impraticabilità del terreno di gioco, dovuta alla forte condensa ed umidità accumulata sul terreno stesso, che rendeva problematico l'equilibrio degli arbitri e degli atleti, con grave pregiudizio per la loro incolumità ed integrità fisica. Riferisce l'arbitro che i dirigenti della società ospitante si sono adoperati con ogni mezzo per eliminare l'incoveniente di anzi citato, senza purtroppo conseguire risultati apprezzabili. P.Q.M. Visto l'art. 17 comma 1 del C.G.S. e tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, la Società e ritenuta oggettivamente responsabile della mancata conclusione dell'incontro, con conseguente comminatoria della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it