DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°322 Comunicato Ufficiale N.322 del 23.12.2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B GARE DEL 28/11/2015: VIRTUS PALOMBARA- CITTA’ DI CARNEVALE SAVIANO
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°322
Comunicato Ufficiale N.322 del 23.12.2015
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B GARE DEL 28/11/2015: VIRTUS PALOMBARA- CITTA’ DI CARNEVALE SAVIANO Reclamo proposto dalla Società CITTA’ DI CARNEVALE SAVIANO Il Giudice Sportivo, Esaminato il gravame in epigrafe, regolarmente prodotto nei termini, osserva: Con il reclamo in oggetto la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’Art.17 comma 5 Lett. a del C.G.S., per aver schierato nella gara di che trattasi un numero di calciatori non conforme alle disposizioni emanate con C.U. N. 1/2015 al Paragrafo A 3 Lett. F. In Particolare la ricorrente sostiene che la convenuta abbia provveduto a schierare solamente cinque calciatori tesserati FIGC prima del compimento del 18° anno di età e non sei, come prevede la normativa dianzi citata, dei quali uno nato dopo il 31/12/1993. Da approfondite indagini presso l’ufficio centrale tesseramenti e il relativo centro per i sistemi informatici della FIGC risulta che tra i sei tesserati FIGC prima del compimento del 18° anno di età va ricompreso a buon diritto Campanelli luca , nato il 18/11/1991 e tesserato per la prima volta con la FIGC in data 06/11/2000. L’apparente anomalia rilevata dalla ricorrente sul sistema AS 400 è dovuta al caricamento in rete di una matricola diversa da quella attribuita al calciatore(4117615 anzichè 6842368). Di conseguenza la Società convenuta ha operato correttamente nell’ambito del regolamento vigente. P.Q.M a scioglimento della riserva di cui al C.U.N. 270 del 03/12/2015, Decide a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro: Virtus Palombara- Città di Carnevale Saviano 4-1, b) Sussistono buoni motivi per non addebitare alla ricorrente la relativa tassa di reclamo.
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