DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°347 Comunicato Ufficiale N.347 del 05.01.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO UNDER 21 GARE DEL 6/12/2015:A.S.D. SANVEMILLE – A.S.D. A.C. 5 DIAVOLI

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°347 Comunicato Ufficiale N.347 del 05.01.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO UNDER 21 GARE DEL 6/12/2015:A.S.D. SANVEMILLE – A.S.D. A.C. 5 DIAVOLI Reclamo proposto dalla Società A.S.D. SANVEMILLE Il Giudice Sportivo, Esaminato il gravame in epigrafe, regolarmente prodotto nei termini, osserva: Con il gravame di che trattasi la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara, prevista dall’Art. 17 comma 5 Lett. A del C.G.S., per aver schierato nella gara in oggetto il calciatore Marconato Gianluca nato il 03/01/2000 privo dell’autorizzazione a partecipare ad attività agonistica rilasciato dal competente Comitato Regionale Veneto così come stabilito dall’art. 34 Comma 3 delle N.O.I.F. Il ricorso è fondato e viene accolto. Dalle indagini espletate presso il Comitato regionale Veneto, infatti non risulta essere stata mai inoltrata alcuna richiesta da parte della Società A.C. 5 Diavoli per l’autorizzazione all’attività agonistica del nominativo in questione. P.Q.M. a scioglimento della riserva di cui al C.U.N. 279 del 10/12/2015, Decide a) di accogliere il ricorso comminando alla Societa A.C. 5 Diavoli la punizione sportiva della perdita della gara col il punteggio di 0-6. b) La tassa di reclamo non viene addebitata.
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