F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 049/TFN del 02 Febbraio 2016 (45) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SABATINO STORNELLI, RENATO ANGELONI, VINCENZO BERARDINO ANGELONI, CRISTIAN PABLO BERRA, ALESSANDRO BIRINDELLI, LUIGI MORGANTE e MATTEO POMPONI – (nota n. 2476/1263 pf12-13 AM/ma del 14.9.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 049/TFN del 02 Febbraio 2016
(45) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SABATINO STORNELLI, RENATO ANGELONI, VINCENZO BERARDINO ANGELONI, CRISTIAN PABLO BERRA, ALESSANDRO BIRINDELLI, LUIGI MORGANTE e MATTEO POMPONI - (nota n. 2476/1263 pf12-13 AM/ma del 14.9.2015).
Con atto del 14.9.2015 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: 1) il Signor Sabatino Stornelli, Presidente della Società Pescina Valle del Giovenco dal 25 agosto 2009 al 16 marzo 2010, nonché Presidente del consiglio di amministrazione della medesima Società dal 31 luglio 2009 al 3 marzo 2010, per la violazione degli artt. 1, comma 1 vigente all’epoca dei fatti (attualmente art. 1 bis, comma 1), e 8, commi 2 e 10, del CGS e dell’art. 94 delle NOIF, per avere, in concorso con i Signori Renato Angeloni e Vincenzo B. Angeloni, pattuito con i calciatori ed i tecnici sotto indicati, ed in parte corrisposto loro, per il tramite dei Signori Renato Angeloni e Vincenzo B. Angeloni, compensi e premi nella stagione sportiva 2009/10 non riportati nei contratti depositati in Lega per oltre un milione di euro, per ridurre i costi relativi agli oneri fiscali e previdenziali a carico della Società ed eludere consapevolmente e volontariamente la normativa Federale, con specifico riferimento ai controlli periodici della Co.Vi.So.C. per la verifica dei regolari pagamenti ai tesserati ed alle iscrizioni ai campionati, e più in particolare per le fattispecie descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, ai punti F1.1, F1.2, F1.3, G1, G2 e H1; 2) il Signor Renato Angeloni, membro del consiglio direttivo in qualità di consigliere della Società dal 25.8.2009 fino alla stagione 2010/11, componente del consiglio di amministrazione della medesima Società dal 14.7.2009 al 29.7.2010 e poi liquidatore della stessa fino alla data del fallimento, per le seguenti violazioni: a) artt. 1, comma 1, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art. 1 bis, comma 1), e 8, commi 2 e 10, del CGS e dell’art. 94 delle NOIF, per avere, in concorso con i Signori Sabatino Stornelli e Vincenzo B. Angeloni, pattuito con i calciatori sotto indicati, ed in parte corrisposto loro, con assegni postdatati emessi sul suo conto corrente personale, compensi e premi nella stagione sportiva 2009/10 non riportati nei contratti depositati in Lega, per oltre un milione di euro, così da ridurre i costi relativi agli oneri fiscali e previdenziali incombenti sulla Società, nonché ad eludere consapevolmente e volontariamente la normativa Federale, con specifico riferimento ai controlli periodici per la verifica dei regolari pagamenti ai tesserati ed alle iscrizioni ai campionati (art. 85 delle NOIF), e più in particolare per le fattispecie descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, ai punti F1.1, F1.2, F1.3, F2.1, F2.2, F2.3, F2.4, F2.5, F2.9, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8 e H9; b) artt. 1, comma 1, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art. 1 bis, comma 1), in relazione all’art. 10, comma 1, del CGS per aver corrisposto un compenso, con un assegno di € 5.000,00, datato 31.12.2009, al Sig. Federico Cavagna per lo svolgimento della sua opera di agente di calciatori nell’interesse della Società Pescina, benché lo stesso agente risultasse sospeso dal 2.2.2009 e, quindi, avvalendosi di soggetto non autorizzato, come dettagliatamente descritto nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, al punto F2.9; 3) il Signor Vincenzo Berardino Angeloni, amministratore di fatto della Società dal 10.7.2008 fino alla data di fallimento della Società, per la violazione degli artt. artt. 1, comma 1, vigente all’epoca dei fatti (attualmente art. 1 bis, comma 1), e 8, commi 2 e 10, del CGS e dell’art. 94 delle NOIF, per avere, in concorso con i Signori Sabatino Stornelli e Renato Angeloni, pattuito con i calciatori sotto indicati, ed in parte corrisposto loro, con assegni postdatati emessi sul suo conto corrente personale, compensi e premi nella stagione sportiva 2009/10 non riportati nei contratti depositati in Lega, per oltre un milione di euro, così da ridurre i costi relativi agli oneri fiscali e previdenziali incombenti sulla Società, nonché ad eludere consapevolmente e volontariamente la normativa Federale, con specifico riferimento ai controlli periodici per la verifica dei regolari pagamenti ai tesserati ed alle iscrizioni ai campionati (art. 85 delle NOIF), e più in particolare per le fattispecie descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, ai punti F1.1, F1.2, F1.3, F2.1, F2.2, H3, H4, H6 e H7; 4) il Signor Cristian Pablo Berra, calciatore tesserato con il Pescina nella stagione 2009/10 ed attualmente tesserato per federazioni estere, per la violazione degli artt. 1, comma 1 (vigente all’epoca dei fatti, attualmente art. 1 bis, comma 1), e 8, commi 2 e 11, del CGS e dell’art. 94 delle NOIF, per avere pattuito un compenso di € 46.600,00 non previsto nel contratto sottoscritto con il Signor Sabatino Stornelli e depositato in Lega, per il quale ha ricevuto quattro assegni tutti emessi dal Signor Renato Angeloni sul suo conto corrente personale, di cui uno di € 10.000,00, due di € 8.300,00 ed un altro di € 20.000,00, ed in particolare per le fattispecie descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, ai punti F2.4 e F2.5; 5) il Signor Alessandro Birindelli, calciatore tesserato con il Pescina nella stagione 2009/10, per la violazione degli artt. 1, comma 1 (vigente all’epoca dei fatti, attualmente art. 1 bis, comma 1), e 8, commi 2 e 11, del CGS e dell’art. 94 delle NOIF, per avere pattuito con il Signor Sabatino Stornelli un compenso di € 75.000,00 non previsto nel contratto stipulato con il Signor Stornelli e depositato in Lega, per il quale ha ricevuto un assegno, tratto sul conto corrente personale del Signor Renato Angeloni, del medesimo importo, ed in particolare per le fattispecie descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, ai punti F2.3 e H2; 6) il Signor Luigi Morgante, calciatore tesserato con il Pescina nella stagione 2009/10, per la violazione degli artt. 1, comma 1 (vigente all’epoca dei fatti, attualmente art. 1 bis, comma 1), e 8, commi 2 e 11, del CGS e dell’art. 94 delle NOIF, per avere pattuito un compenso di € 20.000,00 non previsto nel contratto depositato in Lega, per il quale ha ricevuto un assegno, tratto sul conto corrente personale del Signor Renato Angeloni, del medesimo importo, ed in particolare per le fattispecie descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, al punto F2.3; 7) il Signor Matteo Pomponi, calciatore tesserato con il Pescina nella stagione 2009/10, per la violazione degli artt. 1, comma 1 (vigente all’epoca dei fatti, attualmente art. 1 bis, comma 1), e 8, commi 2 e 11, del CGS e dell’art. 94 delle NOIF, per avere pattuito un compenso di € 20.000,00 non previsto nel contratto depositato in Lega, per il quale ha ricevuto un assegno, tratto sul conto corrente personale del Signor Renato Angeloni, del medesimo importo, ed in particolare per le fattispecie descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, al punto F2.4; Il patteggiamento Alla riunione del 2.12.2015 il Signor Alessandro Birindelli, tramite il proprio legale, con la Procura Federale avevano convenuto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione dell’accordo raggiunto al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS. Il Procuratore Generale dello Sport presso il CONI ha formulato osservazioni. In data 21.1.2016, la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale, il suddetto accordo. Alla riunione del 27.1.2016, in proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Alessandro Birindelli, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS: [“pena base per il Sig. Alessandro Birindelli, sanzioni dell’inibizione per giorni 60 (sessanta) e ammenda di € 6.000,00 (€ sessantamila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta) ed € 4.000,00 (quattromila/00)”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.” Il dibattimento Il dibattimento è proseguito per le altre parti deferite. Alla riunione odierna il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, prende atto dell’accordo ex art. 23 CGS raggiunto tra i Sigg.ri Luigi Morgante, Renato Angeloni e la Procura Federale, in merito all’applicazione di sanzione nei confronti degli stessi; Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’accordo ex art. 23 CGS raggiunto tra i Signori Luigi Morgante, Renato Angeloni e la Procura Federale, in merito all’applicazione di sanzione nei confronti degli stessi; ritenuto che il Procuratore Federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell’art. 23 CGS; rinvia alla riunione del 17.2.2016 ore 14.00 per i successivi adempimenti da parte della Procura Federale, con sospensione dei termini di cui all’art. 34 bis, comma 5 del CGS. Il dispositivo Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle sanzioni dell’inibizione di giorni 40 (quaranta) e dell’ammenda di € 4.000,00 (quattromila/00) nei confronti del Sig. Alessandro Birindelli. Rinvia la trattazione dell’intero procedimento alla riunione del 17 febbraio 2016 ore 14.00, con sospensione dei termini cui all’art. 34 bis, comma 5 del CGS.
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