F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 049/TFN del 02 Febbraio 2016 (97) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO SALERNO (Presidente della Società ACF Torino), Società ACF TORINO – (nota n. 4889/334 pf15-16 SP/SS/us del 17.11.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 049/TFN del 02 Febbraio 2016 (97) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO SALERNO (Presidente della Società ACF Torino), Società ACF TORINO - (nota n. 4889/334 pf15-16 SP/SS/us del 17.11.2015). Con provvedimento del 17 novembre 2015, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare: - il Signor Roberto Salerno, Presidente dell’ACF Torino, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del CGS per aver sottoscritto e pubblicato in data 20/10/2015 un comunicato stampa contenente le seguenti dichiarazioni, che di seguito si trascrivono: “Il sopravvento su tutto il calcio femminile nazionale è davanti agli occhi degli addetti ed è avvenuto trasversalmente dai club alle Tesserate e alle strutture Dipartimentali creando una situazione di discriminazione addirittura opposta in cui queste lobby dettano legge e le Società e i Presidenti sono fuori e totalmente schiacciati…” e ancora “…Si deve dimettere, tutto il Dipartimento Calcio Femminile della LND e la segretaria Signora Cottini in particolare per aver convocato e condotto, il 14.10.15, un’Assemblea delle Società in queste condizioni e disconoscendo lei per prima dignità ai Presidenti intervenuti. Sulla arroganza, prepotenza e strapotere di queste lobby gay si potrebbe scrivere gli ultimi 10 anni del calcio femminile italiano e mi riservo io stesso di documentare ciò che affermo per comprendere, poi, le radici profonde del suo nanismo”, così ledendo gravemente la reputazione di organi istituzionali del Dipartimento Calcio Femminile e di persone ad esso appartenenti, adombrando, tra l’altro, comportamenti discriminatori, se non addirittura contrastanti, con le esigenze delle Società affiliate. - la Società ACF Torino, a titolo di responsabilità diretta, per la condotta ascritta al suo Presidente, ai sensi degli articolo 4, comma 1 e 5, comma 2, del CGS Alla riunione del 10 dicembre 2015 i deferiti, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS, con contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. Il Procuratore Generale dello Sport presso il CONI non ha formulato osservazioni al riguardo e in data 16 dicembre 2015 la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale il suddetto accordo. In proposito il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza: Il patteggiamento “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Roberto Salerno e la Società ACF Torino, tramite il proprio legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS: [“pena base per il Sig. Roberto Salerno, sanzione dell’inibizione per mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due); pena base per la Società ACF Torino, sanzione dell’ammenda di € 900,00 (€ novecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 600,00 (€ seicento/00)”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - inibizione di mesi 2 (due) a carico del Sig. Roberto Salerno; - ammenda di € 600,00 (€ seicento/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”
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