F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 049/TFN del 02 Febbraio 2016 (95) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AUGUSTO CRISTOFARI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US Palestrina 1919 SSARLD), Società US PALESTRINA 1919 SSARLD – (nota n. 1079 pf14-15 DP/fda del 17.11.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 049/TFN del 02 Febbraio 2016 (95) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AUGUSTO CRISTOFARI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US Palestrina 1919 SSARLD), Società US PALESTRINA 1919 SSARLD - (nota n. 1079 pf14-15 DP/fda del 17.11.2015). Il deferimento Con provvedimento del 17.11.2015, il Sostituto procuratore Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il Sig. Augusto Cristofari, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della US Palestrina 1919 SSARLD, per rispondere della violazione disciplinare ex art. 1 bis, comma 1, CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, NOIF, nonché all’art. 8, commi 9 e 10 CGS, non avendo provveduto al pagamento, in favore del tesserato (calciatore) Sig. Edoardo Fagioli, la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici - di seguito C.A.E. - (istituita presso la Lega Nazionale Dilettanti), con provvedimento del giorno 24.03.2015, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione, perfezionatasi in data 26.03.2015. In ordine alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore, è stata deferita, in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, anche la US Palestrina 1919 SSARLD, come meglio indicato nella parte motiva dell'atto di deferimento Il deferimento trae sostanzialmente origine dal reclamo interposto dal calciatore Sig. Edoardo Fagioli mediante cui questi si era rivolto alla C.A.E. chiedendo il pagamento della somma di euro 1.200,00 (lordi) dovuta dalla Società di appartenenza quale importo residuale di cui era ancora creditore rispetto alla maggior somma di euro 4.800,00 (lordi) contrattualmente pattuita con riferimento alla stagione sportiva 2013/2014. La C.A.E., con provvedimento recante data 24.03.2015, in accoglimento del predetto reclamo imponeva alla US Palestrina 1919 SSARLD l’effettuazione del pagamento dovuto, comunicando la decisione alla compagine societaria debitrice, a mezzo lettera raccomandata a/r, recapitata alla destinataria il 26.03.2015. Il Segretario del Dipartimento Interregionale LND, con nota emessa in data 27.03.2015, nel ribadire l’obbligo di pagamento da parte della US Palestrina 1919 SSARLD nei riguardi del Sig. Edoardo Fagioli, rammentava che il termine ultimo per la presentazione della quietanza liberatoria era di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione. Con successiva comunicazione del 12.05.2015, in considerazione del contegno reiteratamente inadempiente manifestato dalla US Palestrina 1919 SSARLD, il Dipartimento Interregionale LND informava opportunamente la Procura Federale, la quale, di conseguenza, provvedeva ad esercitare l’azione disciplinare oggetto dell’odierno procedimento. Il dibattimento Nei termini assegnati i deferiti non hanno fatto pervenire proprie memorie difensive. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Avv. Dario Perugini, il quale, insistendo per l’affermazione di responsabilità nei riguardi dei soggetti deferiti, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: - mesi 6 (sei) di inibizione a carico del Sig. Augusto Cristofari; - penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica a carico della US Palestrina 1919 SSARLD e l’ammenda di importo pari a € 750,00 (€ settecentocinquanta/00). Nessuno è comparso per le parti deferite. Motivi della decisione Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, osserva quanto segue. Le risultanze istruttorie offrono ampio e comprovato riscontro in ordine agli addebiti contestati dalla Procura Federale nei riguardi di entrambi i soggetti sottoposti all’odierno procedimento disciplinare, avuto specifico riguardo alla mancata effettuazione del pagamento a beneficio del Sig. Edoardo Fagioli. Risulta accertato che la US Palestrina 1919 SSARLD non abbia provveduto in tal senso entro la data del 26.04.2015, ovvero entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione, come espressamente prescritto dalla disciplina regolamentare domestica di settore. Detto inadempimento integra gli estremi delle violazioni disciplinari rispettivamente ascritte al Sig. Cristofari, e per esso della US Palestrina 1919 SSARLD, senza che, peraltro, entrambi i soggetti deferiti abbiano formulato osservazioni e/o addotto giustificazioni di sorta avuto riguardo al comportamento tenuto, manifestando, per l’effetto, piena consapevolezza dell’inadempimento. In ragione di quanto prescrive la disciplina regolamentare domestica e in considerazione delle richieste sanzionatorie formulate dal rappresentante della Procura Federale, appaiono congrue le sanzioni di seguito indicate. Il dispositivo Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga, a carico del Sig. Augusto Cristofari la sanzione dell’inibizione per mesi 6 (sei), nonché, a carico della US Palestrina 1919 SSARLD, quella ulteriore della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2015/2016, nonché l’ammenda di importo pari a € 750,00 (€ settecentocinquanta/00).
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