DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 175 del 16/11/2011 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A FEMMINILE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 30/10/2011: ISOLOTTO FONDIARIA C5– PELLETTERIE CALCIO A5 ASD

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 175 del 16/11/2011 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A FEMMINILE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 30/10/2011: ISOLOTTO FONDIARIA C5– PELLETTERIE CALCIO A5 ASD Reclamo preposto dalla società PELLETTERIE CALCIO A5 ASD avverso l'esito della gara ISOLOTTO FONDIARIA C5– PELLETTERIE CALCIO A5 ASD Il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo in oggetto regolarmente prodotto nei termini osserva: con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della società convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17 co.5,lettera a) del C.G.S., per aver provveduto a schierare nell’incontro in questione, il calciatore Fernandez Marquez Jesica in posizione irregolare di tesseramento. Dalle indagini effettuate presso il competente ufficio tesseramenti alle risultanze delle quali si deve fare doveroso riferimento per decidere la controversia di che trattasi, si evince che la nominata in questione risulta tesserato per la società ISOLOTTO FONDIARIA C5 a far data dal 28.10.2011. Ne consegue pertanto che aveva titolo a partecipare all’incontro in questione,svoltosi il 30.10.2011 P.Q.M. Visti gli artt.17,24,29,35 del C.G.S. e a scioglimento della riserva di cui al C.U. n.132 del 02.11.2011, decide: a)di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro ISOLOTTO FONDIARIA C5 – PELLETTERIE CALCIO A5 ASD 6-2; b)di addebitare alla ricorrente la relativa tassa di reclamo.
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