F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 070/CFA del 22 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 076/CFA del 28 Gennaio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INCOMPETENZA PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE – IN FAVORE DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI: – SIG. FUSCO ANDREA, ASSISTENTE DI GARA; – SIG. MANGONE AMEDEO, ALLENATORE DELLA SOCIETA’ U.C. ALBINOLEFFE; – SOCIETÀ U.C. ALBINOLEFFE, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA ASCRITTA AL SUO ALLENATORE, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. (IN OCCASIONE DELLA GARA DI LEGA PRO, ALBINOLEFFE/CREMONESE DEL 12.1.2015) – NOTA N. 4203/516PF14-15/MS/VDB DEL 30.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 44/TFN del 15.12.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 070/CFA del 22 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 076/CFA del 28 Gennaio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INCOMPETENZA PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE – IN FAVORE DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI: - SIG. FUSCO ANDREA, ASSISTENTE DI GARA; - SIG. MANGONE AMEDEO, ALLENATORE DELLA SOCIETA’ U.C. ALBINOLEFFE; - SOCIETÀ U.C. ALBINOLEFFE, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA ASCRITTA AL SUO ALLENATORE, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. (IN OCCASIONE DELLA GARA DI LEGA PRO, ALBINOLEFFE/CREMONESE DEL 12.1.2015) - NOTA N. 4203/516PF14-15/MS/VDB DEL 30.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 44/TFN del 15.12.2015) Il Procuratore Federale Aggiunto ha proposto reclamo avverso la decisione n. 44 del 15.12.2015 del Tribunale Federale, che ha così testualmente statuito sul deferimento proposto dalla stessa Procura Federale: “dichiara la propria incompetenza in favore del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico”. Il deferimento citato (n. 4203/516pf14-15/MS/vdb del 30.10.2015) è stato proposto a carico di 1) Fusco Andrea (assistente arbitrale) per violazione dell’art.1 bis, comma 1, C.G.S.; 2) Mangone Amedeo (allenatore società Albinoleffe) per violazione dell’art.1 bis, comma 1, CGS, 3) società UC Albinoleffe S.r.l., per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S., in relazione alla condotta ascritta al suo allenatore. I fatti I fatti riguardano la partita del campionato di Lega Pro, Girone A, Albinoleffe/Cremonese (0-2), disputatasi a Bergamo il 12.1.2015 alle ore 20:45. Nello specifico la vicenda scaturisce dalla comunicazione inviata, in data 13.1.2015, al Procuratore Federale, da un collaboratore della Procura Federale, all’uopo designato per il controllo della gara. Il collaboratore segnalava che “al 26° minuto del secondo tempo il gioco si stava svolgendo nella metà campo in cui difendeva la Cremonese quando un giocatore della suddetta squadra proferiva “parole irriguardose” nei confronti del direttore di gara, Sig. Federico Fanton, (lo mandava al quel paese dopo che aveva fischiato un fallo), che non assumeva provvedimenti in merito. A quel punto l’allenatore dell’Albinoleffe, Sig. Amedeo Mangone, si rivolgeva al primo assistente arbitrale, Sig. Andrea Fusco, della sezione di Torino che si trovava nei pressi della linea di centrocampo, gridando “assistente non ha sentito “(chiedendo probabilmente una ammonizione nei confronti del giocatore della Cremonese, n.d.r.) “si è sentito fino a qui (riferendosi alle parole irriguardose rivolte dal giocatore della Cremonese al direttore di gara n.d.r.) e l’arbitro non fa niente?”. L’assistente Fusco rispondeva all’allenatore dicendo a voce alta “non vi basta ancora? Volete vedere come ci divertiamo adesso? A quel punto il Sig. Mangone rispondeva all’assistente dicendo “cos’è una minaccia? Lei ci sta minacciando! Mangone faceva altresì presente all’assistente che sia io che il delegato della Lega Pro eravamo li vicini ed avevamo sentito tutto (infatti sia io che il delegato della Lega Pro abbiamo percepito chiaramente il diverbio tra l’assistente e l’allenatore). Al termine della partita l’allenatore Mangone si avvicinava all’arbitro, Sig. Fanton, e, riferendosi all’assistente Fusco, proferiva le seguenti parole “E’ un deficiente. La prossima volta che si comporta così gliela faccio pagare. Deve avere rispetto. Fa il fenomeno solo perché ha la casacca gialla (è il colore della maglietta che indossava ieri sera la terna arbitrale, n.d.r.). L’arbitro Fanton rispondeva a Mangone di non avere visto cosa fosse successo perché era in mezzo al campo e non aveva sentito nulla. Dopo di che sia gli arbitri che il Mangone rientravano negli spogliatoi. Il colloquio tra Mangone e l’arbitro a fine gara è stato sentito chiaramente dall’esponente Collaboratore che si trovava proprio vicino ai due soggetti”. Per inciso, né il rapporto del Commissario di campo Lega Pro, sig. Ferrazzi Alberto, né il referto di gara dell’arbitro, sig. Fanton Federico, riportano il suddetto colloquio. Pertanto, nessuna decisione si rinviene nel Com. Uff. n. 110 del 13.01.2015 della Lega Pro. L’attività di indagine primaria, svolta dalla Procura Federale, si è articolata, oltre che nell’acquisizione di tutta la documentazione necessaria all’espletamento dell’incarico, anche nell’assunzione di informazioni da parte dei soggetti in qualche modo interessati o coinvolti nello svolgimento dei fatti (segnatamente, audizioni del sig. Mangone Amedeo, allenatore Albinoleffe, dell’arbitro sig. Fanton Federico e dell’assistente sig. Fusco Andrea). Dalle stesse è emerso come il Mangone confermi il contenuto di quanto verbalizzato dal collaboratore della Procura Federale presente alla gara, relativo allo scambio di battute avvenute durante lo svolgimento della stessa tra lui e l’assistente n.1 Fusco Andrea. Conferma anche quanto detto all’arbitro a gara terminata e riferito al comportamento tenuto in campo dall’assistente Fusco Andrea, precisando che nella circostanza potrebbe aver usato la parola “deficiente” come per significare “mi ha preso per deficiente?”. Conferma di avere pronunciato le frasi successive, come rilevate dal collaboratore della Procura Federale e sempre riferite all’assistente Fusco. Sottolinea che, se avesse insultato l’assistente Fusco, certamente l’arbitro, a cui si era rivolto, lo avrebbe annotato in referto. Di contro l’Assistente n. 1 Fusco Andrea, nelle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione, non ricorda esattamente il contenuto dello scambio verbale avvenuto durante la gara con il sig. Mangone e precisa di avergli detto che, al protrarsi di proteste e comportamenti eccessivi, avrebbe provveduto a farlo allontanare. Esclude di aver minacciato il suddetto allenatore e ribadisce di avergli prospettato un possibile allontanamento. Afferma di aver spiegato, poi, negli spogliatoi all’arbitro che si era trattato di formale dialettica tra le parti durante la gara e che, in caso di frasi rilevanti eventualmente pronunciate dal sig. Magone, avrebbe provveduto a segnalarlo nel rapporto di gara. Dal canto suo, il direttore di gara, in sede di audizione, riferisce e conferma che al termine della gara è stato avvicinato dall’allenatore sig. Mangone, il quale si lamentava del comportamento dell’assistente Fusco durante la gara, pur non ricordando quale fosse il contenuto esatto della lamentela, ritenendola di non particolare rilevanza, essendo impegnato a stemperare gli animi dei calciatori durante il rientro negli spogliatoi. Se avesse, comunque, rilevato frasi offensive lo avrebbe certamente segnalato. Conferma, infine, che, nello spogliatoio, l’assistente Fusco riferiva allo stesso di avere redarguito il sig. Mangone, minacciandolo di farlo allontanare se avesse continuato a protestare, ma nulla di più. Nel supplemento di relazione finale, il collaboratore della Procura Federale inquirente ha provveduto, a corredo del quadro investigativo, ad assumere sommarie informazioni anche dal sig. Ferrazzi Alberto, ispettore per la Lega Pro, commissario di campo durante la gara in questione, il quale ha dichiarato di aver sentito l’allenatore dell’Albinoleffe sig. Mangone richiamare l’attenzione dell’assistente n.1 Fusco Andrea, invocando un provvedimento disciplinare per insulti profferiti da un calciatore della Cremonese nei confronti del direttore di gara e di avere, inoltre, sentito anche l’assistente Fusco Andrea replicare al Mangone “Non vi basta? Vogliamo vedere come ci divertiamo?” e Mangone “Cos’è una minaccia?” e rivolgendosi allo stesso ispettore di Lega ed al collaboratore della Procura Federale ivi presente “Avete sentito?”. Dichiara, inoltre, di non aver refertato quanto sopra perché non di sua competenza. L’inquirente ha anche provveduto a sentire in sede di audizione il collaboratore della Procura Federale, sig. Bellocari Marco, all’uopo designato per il controllo della gara, il quale conferma integralmente quanto da lui esposto e sottoscritto in data 13.01.2015 e di seguito inviato con riservata al Procuratore Federale. Alla luce di quanto sopra esposto in data 23.6.2015 il Procuratore Federale aggiunto, con missiva al Procuratore Generale dello Sport, ha disposto l’archiviazione degli atti, ritenendo che quanto riportato dal collaboratore della Procura Federale, sia in merito all’eventuale offesa proferita dal Mangone, sia in merito alle eventuali parole minacciose riferite dall’assistente Fusco nei confronti del Mangone, non ha trovato riscontro nell’attività istruttoria espletata, volta a chiarire l’effettivo senso delle frasi e parole reciprocamente scambiate in un particolare e delicato contesto di gara. In altri termini, il Procuratore Federale ha ritenuto che le espressioni del Mangone e del Fusco, risultate proferite nel predetto contesto di gioco e nell’immediatezza della fine gara, non possono reputarsi ne minacciose, ne offensive, così come peraltro precisato e chiarito dagli stessi protagonisti della vicenda, nonché dal direttore di gara, concludendo che allo stato, non sono stati accertati fatti di rilevanza disciplinare. Tale proposta di archiviazione è stata, tuttavia, ritenuta incongrua dal Procuratore Generale dello Sport del CONI. Il deferimento della Procura Federale e la decisione del TFN Successivamente, dunque, il 30.10.2015 la stessa Procura Federale, sempre tramite il Procuratore Federale Aggiunto, ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare il sig. Fusco Andrea (assistente arbitrale), il sig. Mangone Amedeo (allenatore società Albinoleffe) e la società U.C. Albinoleffe S.r.l.. Il Procuratore ha stavolta ritenuto che l’espressione utilizzata dal sig. Fusco nei confronti del sig. Mangone integrava gli estremi della violazione, poiché, ancorché proferita quale reazione alle lamentele dell’allenatore, denota un comportamento non rispettoso dei principi di lealtà e probità. Analogo discorso per quanto riguarda il sig. Mangone che, secondo la Procura Federale, rivolgendosi al direttore di gara, ha pronunciato nei confronti dell’assistente Fusco frasi offensive, minacciose e irriguardose, denotando un comportamento non rispettoso dei principi di lealtà e probità. In tale riconsiderazione della rilevanza disciplinare delle condotte come sopra descritte la Procura Federale ha anche tenuto conto del principio posto dalla C.G.F. a Sezioni unite di cui al Com. Uff. n. 44 (2010/2011), secondo cui vengono attratte nella giurisdizione federale generale le condotte poste in essere dagli arbitri la cui rilevanza non sia circoscritta all’interno del settore arbitrale ma comporti sicure ricadute sul piano ordinamentale generale. Ciò in quanto le predette condotte compromettono o mettono in pericolo valori dell’ordinamento di portata esorbitante il solo settore arbitrale e posti a fondamento dell’ordinamento federale. Si legge, ancora, nel deferimento che ai fini della prova dei fatti così come accertati, nel caso di specie, debbono ritenersi pienamente validi i riscontri effettuati dai rappresentanti della Procura Federale, secondo i principi statuiti con Com. Uff. n. 208/CGF (2011/2012), ove in riferimento a quanto disposto dai commi 1.1 - 1.3 dell’art. 35 C.G.S., si precisa che gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova, gli atti di indagine della Procura Federale. Ciò premesso, ritenuto, quindi, che le frasi profferite dai sigg.ri Mangone e Fusco, nel predetto contesto di gioco, sono da considerarsi offensive e minacciose, il predetto organo federale inquirente ha deferito al T.F.N.: 1) il sig. Fusco Andrea (assistente arbitrale), per violazione dell’art.1 bis, comma 1, C.G.S., chiedendo che allo stesso fosse inflitta la sanzione della sospensione per mesi 3; 2) il sig. Mangone Amedeo (allenatore società Albinoleffe), per violazione dell’art.1 bis, comma 1, C.G.S., chiedendo che allo stesso fosse inflitta la sanzione di mesi 3 di inibizione; 3) la società U.C. Albinoleffe S.r.l., per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S. in relazione alla condotta ascritta al suo allenatore, chiedendo l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 3.000,00. Il Tribunale Federale Nazionale, in data 14.12.2015, letti gli atti d’indagine e le memorie difensive del sig. Fusco Andrea (proscioglimento per assoluta incertezza e indeterminatezza della condotta contestata, ovvero per carenza probatoria o per difetto di antigiuridicità ex art. 1 bis, comma 1, C.G.S.; in subordine, applicazione della condanna meno afflittiva della ammonizione, ex art. 19, comma 1, lett. a, C.G.S.), e della società Albinoleffe (richiesta declaratoria di difetto di giurisdizione e/o competenza del Tribunale, in favore del Giudice Sportivo, con rigetto integrale del deferimento), ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, condividendo l’eccezione procedurale svolta dalla difesa della UC Albinoleffe. Chiarisce, infatti, il Tribunale, che malgrado il singolare svolgimento degli eventi, per quanto di rilevanza “processuale”, in tema di competenza sussiste un radicato orientamento, assunto in plurime occasioni, secondo il quale le violazioni intervenute sul campo di gioco durante il corso dello svolgimento della gara sono di competenza del Giudice sportivo, tranne i peculiari casi previsti all’art. 35 C.G.S. e norme collegate. Escluso, quindi, secondo il T.F.N., che si tratti di condotta violenta o gravemente antisportiva o di espressione blasfema, sussisterebbe la competenza del Giudice Sportivo. Il ricorso della Procura Federale La decisione menzionata, ad avviso della Procura Federale, è erronea. Il Tribunale di prime cure avrebbe fatto erronea applicazione del disposto dell’art. 30, comma 2, C.G.S. ed una errata valutazione dei presupposti di fatto posti a base del deferimento. Contesta, la Procura Federale, l’essenza del ragionamento posto a base della decisione del T.F.N., secondo cui sussiste la propria incompetenza, in quanto i fatti oggetto del procedimento sono avvenuti durante la disputa di una gara e, di conseguenza, qualsiasi decisione sul punto spetterebbe in via esclusiva dal Giudice Sportivo. Tale motivazione, nel caso di specie, si porrebbe, secondo l’appellante organo federale, in netto contrasto con quanto espressamente previsto dall’art. 30, comma 2, C.G.S., in quanto il dispositivo normativo citato, nel delineare la competenza del T.F.N. prevede espressamente che tale organo di Giustizia Sportiva “è giudice di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore Federale…. nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali, nonché gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito nazionale”. Orbene, evidenzia, a tal proposito, la Procura Federale, come l’assistente Fusco sia stato designato a svolgere la propria attività in occasione di una gara di campionato Lega Pro ed è, dunque, pacificamente soggetto appartenente all’AIA e che svolge la propria attività in ambito nazionale. La stessa ratio della norma, poi, prevede che un componente dell’AIA possa essere sottoposto a procedimento disciplinare solo con contradditorio pieno ed all’esito di indagini complete. Sotto tale profilo, secondo la prospettazione della ricorrente, il procedimento innanzi al Giudice Sportivo sarebbe assolutamente inidoneo a garantire il pieno contradditorio con l’incolpato e la relativa decisione viene sostanzialmente assunta sulla base di atti cui l’ordinamento settoriale conferisce particolare valenza probatoria immediata. L’esigenza della decisione immediata sui fatti che attengono al regolare svolgimento della gara, all’omologazione del risultato ed all’assicurazione dell’effettività delle sanzioni disciplinari assunte dall’arbitro in relazione ai fatti relativi alla gara nei confronti di calciatori o dirigenti, al fine di assicurare il corretto prosieguo delle competizioni, con l’aggiunta delle decisioni aventi per oggetto il comportamento del pubblico, avente un’influenza diretta sull’ordine pubblico in occasione delle gare successive, non coinvolgerebbe la posizione di arbitri e assistenti, il cui comportamento può e deve essere valutato all’esito di rituale procedimento disciplinare completo di tutte le fasi tipiche. Analogo discorso viene sviluppato dalla ricorrente Procura federale per quanto riguarda il comportamento di tesserati posti in essere non nell’espressione del gioco, ma al di fuori dello stretto contenuto tecnico-agonistico della propria prestazione e, tuttavia, integranti violazione disciplinare. Non sussiste, infatti, in questo caso, alcuna esigenza dell’ordinamento di sanzionare immediatamente comportamenti di tesserati che esulano dallo stretto contesto di svolgimento del gioco. Conferma di questa ripartizione di competenza la si ricava, a dire della ricorrente, nella stessa sopra citata norma nella parte in cui prevede espressamente che il Giudice Sportivo decide, entro il giorno successivo alla gara, soltanto utilizzando determinati specifici atti, sugli elementi certi acquisiti dai referti arbitrali e dalle relazioni dei commissari di campo e della Procura Federale. In definitiva, dunque, emergerebbe con chiarezza la competenza del T.F.N., anche con riferimento alla posizione dell’allenatore dell’Albinoleffe, che, peraltro, costituirebbe reazione alla frase profferita nei confronti dello stesso dall’assistente arbitrale durante l’incontro, con la conseguenza che le due azioni disciplinarmente rilevanti sono intrinsecamente collegate e, pertanto, anche a garanzia degli stessi deferiti, non potrebbero che essere giudicate dallo stesso organo. Conclude, pertanto, la reclamante chiedendo che la Corte d’appello adìta, ritenuta la competenza del TFN e, quindi, propria, accolga il deferimento proposto dalla Procura Federale e, per l’effetto, infligga ai deferiti le sanzioni richieste nel corso del procedimento dinanzi al T.F.N. (per Fusco Andrea, mesi 3 di sospensione; per Mangone Amedeo, mesi 3 di inibizione; per la società U.C. Albinoleffe; ammenda di € 3.000,00). Le controdeduzioni della società UC Albinoleffe La società Albinoleffe ha depositato proprie controdeduzioni. Premesso di non voler entrare nel merito delle argomentazioni esposte dalla Procura Federale in ordine al ricorso proposto nei confronti dell’assistente Fusco Andrea, la società evidenzia che i Giudici di prime cure hanno condiviso l’eccezione preliminare avanzata dalla medesima nelle memorie difensive e ribadita in sede dibattimentale. Quanto alle argomentazioni della Procura con riferimento alla posizione dell’allenatore, ne ribadisce l’evidente insostenibilità, ritenendo che le stesse collidano in modo stridente, sia con il dettato normativo che con la consolidata giurisprudenza di settore. Il comportamento del sig. Mangone e, in via oggettiva, della società di appartenenza, essendosi concretizzato in un vivace alterco con uno degli assistenti dell’arbitro ed avendo avuto luogo nel corso della partita, rientrerebbe certamente nell’ambito previsionale del disposto di cui all’art. 29, comma 2, C.G.S., secondo cui “i Giudici Sportivi giudicano in prima istanza in ordine ai fatti, da chiunque commessi avvenuti nel corso di tutti i campionati e le competizioni organizzati dalle Leghe e dal Settore per l’attività scolastica giovanile, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui all’art. 35”. Sotto tale profilo non è, quindi, condivisibile, secondo la U.C. Albinoleffe, l’assunto della Procura in base al quale la condotta, pur posta in essere in occasione dello svolgimento della gara, non costituisca “espressione diretta del gioco”. A tal proposito, la società controdeducente replica nel senso che le espressioni irriguardose ed ingiuriose rivolte agli Ufficiali di gara integrano proprio un tipico esempio di infrazione disciplinare commessa dai tesserati durante lo svolgimento di gare, poi sanzionata dai Giudici Sportivi. Risulta, quindi, impensabile ammettere un intervento postumo del T.F.N., su iniziativa della Procura Federale. Chiede, infine, la U.C. Albinoleffe, di respingere il ricorso proposto dal Procuratore Federale nei confronti della società, perché infondato, con conseguente conferma della gravata delibera del T.F.N.. Il giudizio innanzi alla Corte federale d’appello Alla seduta svoltasi innanzi a questa Corte Sportiva di Appello Nazionale in data 22.1.2015 è comparso il rappresentante della Procura Federale che, illustrati i fatti di causa, argomentata la sussistenza della competenza della giustizia federale, ha insistito nella richiesta di riforma della decisione del T.F.N. e nell’accoglimento delle conclusioni già formulate in primo grado (Fusco: 3 mesi sospensione; Mengone: 3 mesi inibizione; Albinoleffe: ammenda € 3.000,00). È, altresì, comparso l’avv. Cozzone per la società UC Albinoleffe che, richiamate le deduzioni difensive scritte, ha evidenziato come trattasi di condotta che doveva essere portata all’attenzione del GS. Invocata, quindi, la norma di cui all’art. 29, comma 2, C.G.S., ha concluso chiedendo il rigetto dell’appello della Procura federale e la conferma della decisione impugnata. Chiuso il dibattimento, questa Corte Federale di Appello Nazionale, all’esito della camera di consiglio, ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti Motivi Occorre preliminarmente evidenziare come si tratti di fattispecie, per i riflessi “procedurali” della stessa qui in rilievo, alquanto peculiare. Infatti, né il direttore di gara, né il commissario di campo della Lega Pro hanno segnalato i fatti oggetto del deferimento nelle proprie rispettive relazioni. Di conseguenza, peraltro, il GS non avrebbe comunque potuto valutare i medesimi. Il Procuratore Federale è, invece, venuto a conoscenza dei fatti per effetto di una relazione fatta pervenire da un collaboratore federale presente alla partita Nel ritenere ed affermare il proprio difetto di competenza il T.F.N. ha osservato come sussista un radicato orientamento della giurisprudenza di settore secondo cui le violazioni intervenute sul campo di gioco, durante il corso dello svolgimento della gara, sono di competenza del Giudice sportivo. Lo stesso art. 29, comma 2, C.G.S. dispone, del resto, che “I Giudici Sportivi giudicano in prima istanza in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e le competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui all’art. 35”. La decisione del T.F.N. non convince. Occorre muovere dalla considerazione preliminare che, pur costituendo un unicum, la vicenda che ci occupa deve essere sezionata in due diversi momenti episodici: la risposta dell’assistente arbitrale all’allenatore dell’UC Albinoleffe; ciò che, al termine della gara, l’allenatore dell’U.C. Albinoleffe ha detto al direttore di gara con riferimento al comportamento dell’assistente sig. Fusco. Quanto al primo frammento dell’episodio di cui trattasi, deve ritenersi accertato che al 26° minuto del secondo tempo di gioco, quando un calciatore della Cremonese si rivolgeva in modo irriguardoso nei confronti del direttore di gara, l’allenatore dell’Albinoleffe, sig. Amedeo Mangone, si è rivolto al primo assistente arbitrale, sig. Andrea Fusco, così urlando: “assistente non ha sentito …. si è sentito fino a qui . E l’arbitro non fa niente?”. A questo punto l’assistente sig. Fusco rispondeva, a voce alta, al predetto allenatore, dicendo: “non vi basta ancora? Volete vedere come ci divertiamo adesso?”. Lo scambio sopra sintetizzato è stato chiaramente udito dal commissario di campo delegato dalla Lega Pro e dal collaboratore della Procura Federale e da questi riferito, con apposita specifica segnalazione, al Procuratore Federale. Orbene, questa Corte ritiene che si tratti di comportamento disciplinarmente rilevante che attiene non già al profilo della competizione tecnico-agonistica in senso stretto considerata, bensì al più vasto ambito dei rapporti tra i soggetti appartenenti all’ordinamento federale. L’accaduto si sostanzia in un colorito ed acceso diverbio tra un tesserato dell’area Aia ed un tesserato dell’area tecnica, entrambi appartenenti alla Figc. E, come noto, tutti coloro che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale, compresi, quindi, gli ufficiali di gara, sono tenuti a comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Ritenuto, dunque, che la condotta di cui trattasi non appare riferibile ad una espressione di gioco, né appare riferibile alla gara in senso proprio intesa, questa Corte ritiene che il T.F.N. abbia errato laddove ha dichiarato il proprio difetto di competenza. Del resto, diversamente opinando, comportamenti come questi rischierebbero di rimanere inevitabilmente fuori dalle aule della giustizia federale e privati di una possibile valutazione da parte di alcun organo di giustizia sportiva. Affermata, dunque, la propria competenza, considerato accertato il comportamento tenuto, nell’occasione, dall’assistente sig. Fusco, valutata la gravità delle espressioni utilizzate dallo stesso, specie in relazione al ruolo ed alla funzione propria degli ufficiali di gara, questa Corte considera correttamente determinata la sanzione richiesta dalla Procura Federale e, pertanto, dispone la sospensione dello stesso predetto sig. Fusco per mesi tre. Profili di maggiore problematicità si rinvengono in ordine alla posizione dell’allenatore dell’U.C. Albinoleffe, tanto sulla competenza, quanto eventualmente in relazione al merito. In questo caso, infatti, si tratta di espressioni riferite direttamente dal sig. Mangone al direttore di gara e da questi non inserite in rapporto. Se, infatti, le espressione del sig. Mangone, asseritamente offensive o irriguardose nei confronti dell’assistente sig. Fusco, fossero state annotate e segnalate dal direttore di gara nel proprio referto ufficiale, indubbiamente sarebbe rimasta radicata la competenza del Giudice Sportivo. Nel caso di specie, invece, nessuna traccia di tali affermazioni si rinviene nel rapporto del direttore di gara e, dunque, occorre chiedersi se già solo questo, essendo poi le stesse state invece segnalate dal collaboratore della Procura, sia sufficiente o idoneo a radicare la competenza degli organi di giustizia federale. A ciò si aggiungano, inoltre, le esigenze, anche rappresentate dalla Procura federale nell’atto di appello, di conservare l’unitarietà, sotto il profilo delle valutazioni proprie degli organi di giustizia sportiva in senso lato inteso, delle due condotte disciplinarmente rilevanti, tra loro indiscutibilmente collegate. Come detto, infatti, si tratta di due frammenti di un unico episodio o, secondo l’espressione usata dalla Procura Federale, “di un singolo fatto a formazione progressiva”. Da qui, dunque, l’opportunità, se non la necessità, di sottoporre la vicenda nel suo complesso considerata, al medesimo Giudice, solo così potendosi meglio cogliere i vari profili della stessa e adeguatamente valutare e soppesare i comportamenti tenuti dai due deferiti di cui trattasi. Tutte queste considerazioni conducono questa Corte, avuto anche riguardo alla particolarità della fattispecie, a preferire, tra le due possibili opzioni interpretative, quella volta a ritenere sussistente (lo si ribadisce, nel caso di specie) la competenza del Tribunale Federale. Affermata, pertanto, la (conseguente) propria competenza anche con riferimento alla posizione dell’allenatore, questa Corte ritiene, nel merito, non suscettibile di sanzione il comportamento del sig. Mangone. Induce a questa conclusione, soprattutto la considerazione del fatto che le parole utilizzate, nell’occasione, dal sig. Mangone sono state pronunciate direttamente nei confronti del direttore di gara, seppur con riferimento al comportamento del sig. Fusco. Tuttavia, il direttore di gara, che meglio di ogni altro, dunque, ha potuto percepire le parole del sig. Mangone e valutarne la relativa eventuale portata offensiva, non ha evidentemente ritenuto che le stesse, vuoi per il contesto, vuoi per il tono, vuoi per l’esatta espressione utilizzata dal sig. Mangone, fossero di natura offensiva, come del resto dallo stesso riferito alla Procura federale in sede di audizione. Lo stesso direttore di gara ha, peraltro, precisato che in caso di frasi rilevanti eventualmente pronunciate dal sig. Mangone avrebbe certamente provveduto a segnalarlo nel rapporto di gara. Queste ragioni inducono, quindi, questa Corte a ritenere di rilievo non disciplinare il comportamento del sig. Mangone e, dunque, a non infliggere allo stesso alcuna sanzione. Per l’effetto, la U.C. Albinoleffe va esente dalla correlata contestata responsabilità oggettiva. Per questi motivi la C.F.A., ritenuta la propria competenza, accoglie, in parte, il ricorso del Procuratore Federale e determina in mesi tre la sospensione dei confronti del sig. Fusco Andrea; per ciò che riguarda la sanzione nei confronti del sig. Mangone Amedeo, nonché della Società U.C. Albinoleffe, trattandosi di fattispecie non ritenuta di rilievo disciplinare, ritiene di non dover attribuire alcuna sanzione ad essi.
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