F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024/CSA del 08 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 064/CSA del 27 Gennaio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO BENEVENTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. KARAMOKO CISSE SEGUITO GARA BENEVENTO/ MESSINA DEL 23.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 31/DIV del 24.9.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024/CSA del 08 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 064/CSA del 27 Gennaio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO BENEVENTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. KARAMOKO CISSE SEGUITO GARA BENEVENTO/ MESSINA DEL 23.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 31/DIV del 24.9.2015) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico infliggeva la sanzione della squalifica per 3 gare effettive al calciatore Karamoto Cisse del Benevento Calcio S.r.l. (Com. Uff. n. 31/DIV del 24.9.2015), per fatti relativi alla gara Benevento Messina del 23.9.2015,valevole per il Campionato Lega Pro 2015/2016. E ciò per avere volontariamente colpito con un pugno alla fronte un avversario procurandogli fuoriuscita di sangue, in reazione. Si riferisce nel referto arbitrale che il portiere del Messina Berardi Alessandro sul finire del secondo tempo, a gioco fermo abbandonava la propria area di porta, raggiungeva il centrocampo correndo e spingeva con entrambe le braccia il giocatore avversario numero nove Cisse Karamoto del Benevento; quest’ultimo reagiva alla spinta subita colpendo con un pugno sulla fronte il numero uno Berardi del Messina, il pugno causava una ferita e fuoriuscita di sangue, si rendeva necessario l’intervento del medico. Avverso la decisione proponeva rituale reclamo l’amministratore unico della Benevento Calcio S.r.l., deducendo eccessiva gravità e severità della punizione comminata dal Giudice di prime cure al calciatore della società Benevento Calcio S.r.l. Karamoko Cisse’; non qualificabilità della condotta dello stesso come violenta quanto piuttosto come scorretta ed antisportiva. In particolare totale assenza della volontà di ledere in quanto si è trattato di un gesto meramente istintivo e commesso in reazione ad una fortissima spinta subita ad opera del portiere avversario; di conseguenza si chiede l’applicabilità alla fattispecie in esame del trattamento sanzionatorio dell’art. 19 comma 4 A e non già B C.G.S., con riduzione della sanzione da 3 a 2 giornate. Al riguardo, si riportano delle decisioni di questa Corte su casi analoghi. Il reclamo non appare fondato. Non v’è alcun dubbio che la condotta del Karamoko abbia la connotazione della violenza: pugno in fronte che causava una ferita con fuoriuscita di sangue per cui si rendeva necessario l’intervento del medico. Né, ad avviso del collegio si può concedere l’attenuante della provocazione. Anzitutto perché tra azione e reazione deve, in linea generale, esserci “proporzione”. Prospettare l’azione del ricorrente come reazione emotiva ad un fatto ingiusto altrui è erroneo:in realtà si presenta piuttosto 2 come espressione di un proposito di rivalsa e di vendetta,al quale l’ordinamento non può dare riconoscimento alcuno. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Benevento Calcio di Benevento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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