F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024/CSA del 08 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 064/CSA del 27 Gennaio 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO CALC. DE FEO GIANMARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA LUCCHESE/ROBUR SIENA DEL 26.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/DIV del 29.9.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024/CSA del 08 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 064/CSA del 27 Gennaio 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO CALC. DE FEO GIANMARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA LUCCHESE/ROBUR SIENA DEL 26.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/DIV del 29.9.2015) Il calciatore Gianmarco De Feo, espulso nel corso della gara Lucchese/Robur Siena e successivamente sanzionato dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico con 3 giornate di squalifica, proponeva reclamo avverso il detto provvedimento esponendo una prospettazione di fatti diversa da quella risultante dal referto arbitrale. Detta diversa prospettazione non può essere presa in considerazione da Codesta Corte, essendo il referto arbitrale una fonte privilegiata di prova che non può essere scalfita con la semplice allegazione di modalità dei fatti diversa da quella rilevata dal Direttore di Gara. Ciò nonostante, i fatti obiettivi risultanti dal richiamato referto arbitrale inducono a ritenere che la sanzione inflitta dal Primo Giudice sia eccessiva e vada rimodulata in relazione ai reali accadimenti che si ritiene di valutare, in termini meno gravi, come da dispositivo. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore De Feo Gianmarco, riduce la sanzione della squalifica a due giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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