F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033/CSA del 23 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 065/CSA del 27 Gennaio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO S.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MANCINO NICOLA SEGUITO GARA MESSINA/ISCHIA ISOLAVERDE DEL 7.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 43/DIV dell’8.10.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033/CSA del 23 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 065/CSA del 27 Gennaio 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO S.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MANCINO NICOLA SEGUITO GARA MESSINA/ISCHIA ISOLAVERDE DEL 7.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 43/DIV dell’8.10.2015)
La ricorrente propone reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate effettive di gara inflitta al calciatore Mancino Nicola seguito gara Messina/Ischia Isolaverde del 7.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 43/DIV dell'8.10.2015) perchè, nel contestare una decisione arbitrale afferrava il braccio del direttore di gara e gli rivolgeva reiterate frasi offensive. La Società ricorrente descrive i fatti accaduti in modo diverso rispetto al referto arbitrale e l'atteggiamento del calciatore Mancino Nicola solo irriguardoso e antisportivo e non ingiurioso o offensivo o violento, e, di conseguenza, considera la sanzione irrogata eccessivamente gravosa e severa rispetto ai fatti così come dalla stessa descritti nel ricorso. Al riguardo elenca precedenti decisioni di codesta Corte in merito a fatti analoghi. La Corte, letto il ricorso, rileva che la ricostruzione degli eventi come riportata nel referto arbitrale, la quale ha valore di prova privilegiata rispetto a tutte le altre dichiarazioni, come più volte dichiarato da codesta Corte di Giustizia, ritiene la sanzione irrogata congrua in ordine ai fatti accaduti. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Ischia Isola Verde S.r.l. di Ischia (Napoli). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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