F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033/CSA del 23 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 065/CSA del 27 Gennaio 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO U.S. ANCONA 1905 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MALLUS MARCO SEGUITO GARA ANCONA/MACERATESE DEL 10.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 47/DIV del 13.10.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033/CSA del 23 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 065/CSA del 27 Gennaio 2016 e su www.figc.it
2. RICORSO U.S. ANCONA 1905 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MALLUS MARCO SEGUITO GARA ANCONA/MACERATESE DEL 10.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 47/DIV del 13.10.2015)
La Società U.S. Ancona 1905 S.r.l., ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica di 4 giornate effettive di gara, inflitta al calciatore Mallus Marco dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Lega Pro (Com. Uff. n. 47/DIV del 13.10.2015) in seguito alla gara Ancona vs. Maceratese del 10.10.2015. Il Giudice sportivo ha così motivato il provvedimento: “espulso per doppia ammonizione, entrambe per condotta scorretta verso un 2 avversario; alla notifica del provvedimento rivolgeva all’arbitro reiterate frasi offensive intervallate da espressioni blasfeme”. La Società ricorrente ritiene la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al proprio giocatore, Mallus Marco, eccessiva e ingiusta rispetto al comportamento realmente assunto dal calciatore al momento della notifica del provvedimento arbitrale e ne chiede pertanto la riduzione. A detta della società reclamante, il giocatore non avrebbe proferito frasi offensive e blasfeme e l’astratto riferimento alla “bestemmia” (senza l’esatta indicazione delle parole usate) non consentirebbe di ritenere concretizzata la fattispecie disciplinata dall’art. 19 n. 3 bis C.G.S.. La società U.S. Ancona 1905 S.r.l. ritiene inoltre che i fatti riportati a referto possano essere riuniti sotto il vincolo della continuazione in ragione della contestualità temporale nella quale si sono articolati. Conclude la società U.S. Ancona 1905 S.r.l., chiedendo la riduzione della pena inflitta al proprio calciatore ad 1 sola giornata o, comunque, ridurla a 2 giornate o, in estremo subordine, a 3 giornate. Alla riunione del 23.10.2015 nessuno è comparso per la società reclamante. La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, esaminato il ricorso e gli atti ad esso relativi, non ritiene di accoglierlo in ragione dei motivi che seguono. Il comportamento del calciatore Mallus Marco consta di frasi sicuramente offensive ed ingiuriose, reiteratamente rivolte al direttore di gara e di ripetute espressioni blasfeme proferite nel medesimo contesto. Alla luce dei fatti sopra esposti, questa Corte, ritiene la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo adeguata e congrua in merito al comportamento assunto dal calciatore Mallus Marco durante la gara per cui è causa nei confronti dell’arbitro e non ritiene quindi di ravvisare circostanze attenuanti, trattandosi nella fattispecie di condotta gravemente e platealmente irriguardosa ed offensiva nei confronti del direttore di gara, reiterata nel tempo, che ha visto il calciatore, in tale circostanza, proferire ripetutamente anche espressioni blasfeme, offensive nei confronti del sentimento religioso. Questa Corte precisa e ricorda, inoltre, che quanto riportato nel referto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata in merito ai fatti accaduti, ai sensi dell’art. 35 1.1. C.G.S.. Pertanto, alla stregua delle plurime condotte offensive, irriguardose e blasfeme del calciatore Mallus Marco, la sanzione della squalifica per quattro turni effettivi di gara, come determinata dal Giudice Sportivo, appare congrua e proporzionata al caso di specie, tenuto conto che la squalifica per un turno è afferente all’espulsione per doppia ammonizione. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Ancona 1905 S.r.l. di Ancona. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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