F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033/CSA del 23 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 065/CSA del 27 Gennaio 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO A.C. RIMINI 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 27.10.2015 INFLITTA AL SIG. ANGELO PALMAS SEGUITO GARA PONTEDERA/RIMINI DEL 10.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 47/DIV del 13.10.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033/CSA del 23 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 065/CSA del 27 Gennaio 2016 e su www.figc.it
4. RICORSO A.C. RIMINI 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 27.10.2015 INFLITTA AL SIG. ANGELO PALMAS SEGUITO GARA PONTEDERA/RIMINI DEL 10.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 47/DIV del 13.10.2015)
La ricorrente propone reclamo avverso la sanzione dell'inibizione fino al 27.10.2015 inflitta al sig. Angelo Palmas seguito gara Pontedera/Rimini del 10.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 47/DIV del 13.10.2015) per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara (espulso). La ricorrente evidenzia la non proporzionalità della sanzione comminata rispetto all'atteggiamento assunto dal signor Angelo Palmas nei confronti dell'arbitro, considerando l'espressione rivolta a quest'ultimo "meramente irriguardosa (e non già ingiuriosa e/od offensiva) e priva di qualunque intento lesivo. Chiede infine, mettendo in evidenza precedenti decisioni di codesta Corte in occasione di casi analoghi, la riduzione dell'inibizione irrogata entro i limiti del presofferto, ovvero, in subordine, nella diversa misura ritenuta di giustizia. La Corte, letto il ricorso ed udita la parte, rileva la sanzione irrogata dal Giudice Sportiva sproporzionata in relazione all'atteggiamento assunto dal Sig. Palmas nei confronti dell'arbitro, Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Rimini 1912 S.r.l. di Rimini riduce la sanzione dell’inibizione inflitta al Sig. Angelo Palmas nei limiti del presofferto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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