F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037/CSA del 06 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 066/CSA del 27 Gennaio 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO DELL’ U.S. AGROPOLI LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CAPOZZOLI DONATO SEGUITO GARA AGROPOLI/RENDE DEL 28.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 29.10.2015).
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037/CSA del 06 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 066/CSA del 27 Gennaio 2016 e su www.figc.it
3. RICORSO DELL’ U.S. AGROPOLI LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CAPOZZOLI DONATO SEGUITO GARA AGROPOLI/RENDE DEL 28.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 29.10.2015).
Con reclamo ritualmente proposto la U.S. Agropoli ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 51 del 29.10.2015 – Campionato Serie D – Girone I) con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. ha inflitto, seguito gara Agropoli/Rende del 28.10.2015, al calciatore n.7 Capozzoli Donato la squalifica per tre giornate effettive di gara “per avere colpito con un pugno alla schiena un calciatore avversario, facendolo cadere”. Con i motivi scritti la reclamante ha contestato la sussistenza dell'addebito disciplinare osservando che quanto accaduto e refertato era di certo scaturito dalla fuorviante esposizione dei fatti da parte del Direttore di gara. Ha, infine, rilevato che l'intervento del Capozzoli, sempre in azione di gioco, doveva ritenersi 3 “piuttosto maschio” ma non di sicuro violento, configurandosi nel caso di specie, al più, una condotta antisportiva. Ha, quindi, concluso, richiamando precedenti in fattispecie analoghe, richiedendo l'annullamento della sanzione o, in subordine, l’applicazione nel minimo della previsione normativa. Alla seduta del 6.11.2015, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – Ia Sezione – è comparso il rappresentante della Società reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Il reclamo è privo di fondamento per quanto di ragione. Osserva questa Corte che stante l’inequivoca refertazione il rapporto dell'arbitro fa, ex art. 35 n. 1-1 C.G.S., piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento della gara. Risultando pertanto descritto, negli atti ufficiali, un atto tipicamente ed inequivocabilmente violento, il reclamo deve andare necessariamente incontro alla reiezione. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società U.S. Agropoli di Agropoli (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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