F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 049/CSA del 27 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 067/CSA del 27 Gennaio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL SIG. BJELICA NENAD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA SPEZIA/CAGLIARI DEL 15.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 41 del 17.11.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 049/CSA del 27 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 067/CSA del 27 Gennaio 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO DEL SIG. BJELICA NENAD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA SPEZIA/CAGLIARI DEL 15.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 41 del 17.11.2015)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 41 del 17.11.2015, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornata effettive di gara al calciatore Bjelica Nenad. Tale decisione è stata assunta perché, durante l’incontro Spezia/Cagliari del 15.11.2015, al 39° del primo tempo il calciatore Bjelica Nenad contestava platealmente l’operato degli Ufficiali di gara, rivolgendo inoltre al Quarto Ufficiale un’espressione insultante; all’atto dell’allontanamento, reiterava tale atteggiamento e, calciando con violenza una borraccia, provocava la reazione dei propri sostenitori. Avverso tale provvedimento il calciatore Bjelica Nenad ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 17.11.2015, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 24.11.2015, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal signor Bjelica Nenad, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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