F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 049/CSA del 27 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 067/CSA del 27 Gennaio 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL CALC. CALAIO’ EMANUELE AVVERSO LE SANZIONI: – SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA; – AMMENDA DI € 1.500,00, INFLITTE SEGUITO GARA SPEZIA/CAGLIARI DEL 15.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 41 del 17.11.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 049/CSA del 27 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 067/CSA del 27 Gennaio 2016 e su www.figc.it
2. RICORSO DEL CALC. CALAIO’ EMANUELE AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA; - AMMENDA DI € 1.500,00, INFLITTE SEGUITO GARA SPEZIA/CAGLIARI DEL 15.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 41 del 17.11.2015)
Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 41 del 17.11.2015, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha applicato nei confronti di Emanuele 2 Calaiò, calciatore tesserato per lo Spezia Calcio S.r.l., la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara e dell’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00). E ciò sulla scorta della seguente motivazione “doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per aver simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria, per aver, al 39° del secondo tempo, all’atto dell’espulsione, rivolto all’arbitro un’espressione ingiuriosa”. Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto ricorso il sig. Calaiò, all’uopo deducendo la natura non offensiva dell’espressione in questione e, comunque, la sproporzione della sanzione applicata rispetto alla condotta in contestazione anche in ragione del contesto in cui risulta pronunciata. Sulla scorta del descritto costrutto giuridico, il reclamante, intervenendo a mezzo del suo patrono nel corso dell’odierna riunione, ha, quindi, concluso per una riforma della decisione impugnata ovvero per una riduzione dell’entità della detta sanzione. Il ricorso è solo parzialmente fondato e, pertanto, va accolto negli stretti limiti di seguito evidenziati. Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull’esatta dinamica dei fatti in contestazione, puntualmente ricostruiti nel rapporto dell’arbitro, assistito, com’è noto, da fede privilegiata. Segnatamente, il predetto calciatore, a seguito dell’espulsione, si avvicinava all’arbitro e coprendosi la bocca gli gridava contro “..tu sei pazzo, tu sei veramente pazzo”. Del pari, non può dubitarsi dell’intrinseca attitudine offensiva dell’espressione in contestazione, manifestamente idonea di per sé stessa a riflettere carattere di spregio e, dunque, tale da offendere l'onore ed il decoro del suo diretto destinatario (appunto il direttore di gara). Ritiene, infatti, la Corte che – proprio in ragione del peculiare contesto in cui risultano pronunciate e del rapporto tra arbitro e calciatori che dovrebbe essere connotato da un rigoroso rispetto dei reciproci ruoli - non possano essere qui replicate, con la pretesa automaticità, le considerazioni svolte dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (e richiamate dal reclamante) in riferimento ai peculiari e diversi contesti (quale ad esempio quello del rapporto tra coniugi) dove è convenzionalmente ammessa una dialettica anche accesa, caratterizzata da massima informalità. Né ai medesimi fini può essere valorizzata la dedotta “enfasi agonistica” che avrebbe caratterizzato il contesto di riferimento, dal momento che le pressioni di ordine emotivo evocate nel ricorso – piuttosto che fattori fortuiti imprevedibili ed inevitabili - costituiscono un dato costante e tipico di ogni normale competizione, tanto più se di livello professionistico, sicché il loro controllo costituisce un comportamento incondizionatamente esigibile da ogni calciatore. Quanto poi alla misura della sanzione inflitta, la Corte ritiene che la sanzione irrogata possa essere contenuta nella sola squalifica per tre giornate effettive di gara con eliminazione, dunque, della sanzione aggiuntiva dell’ammenda. Ed, invero, a fronte dell’obiettivo disvalore della condotta sanzionata, fatto palese dalla insistita azione di protesta posta in essere dal calciatore che, per ben due volte, ha “urlato” all’arbitro, la sopra riportata espressione ingiuriosa, occorre tener conto delle particolari modalità esecutive e, segnatamente, del gesto riportato nello stesso referto di coprire la bocca, nel tentativo di impedire la percezione dell’offesa da parte di terze persone e, comunque, scongiurando quell’effetto di platealità che sovente accompagna reazioni scomposte di tal tipo. Tali peculiari modalità con cui il calciatore Calaiò ha attuato la sua condotta ne attenuano il complessivo contenuto offensivo di talché, in un ponderato giudizio di bilanciamento, deve ritenersi proporzionata ai fatti in addebito la sanzione della sola squalifica per 3 giornate effettive di gara. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va parzialmente accolto, nei limiti suddetti. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Calaiò Emanuele, riduce la sanzione inflitta a complessive 3 giornate di squalifica, senza ammenda. Dispone restituirsi la tassa reclamo. 3
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