F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 056/CSA del 04 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 069/CSA del 28 Gennaio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO GENOA CRICKET AND F.C.SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PEROTTI ALMEIRA DIEGO, SEGUITO GARA GENOA/BOLOGNA DEL 12.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 104 del 15.12.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 056/CSA del 04 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 069/CSA del 28 Gennaio 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO GENOA CRICKET AND F.C.SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PEROTTI ALMEIRA DIEGO, SEGUITO GARA GENOA/BOLOGNA DEL 12.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 104 del 15.12.2015)
All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Genoa/Bologna, disputato in data 12.11.2015 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico infliggeva al Sig. Diego Almeira Perotti la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, per aver, “al 34° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una violenta gomitata al volto un calciatore avversario”. Avverso tale decisione, proponeva rituale e tempestiva impugnazione la Genoa C.F.C. S.p.A., la quale sosteneva che il comportamento del Sig. Perotti non integrerebbe gli estremi della condotta violenta, dal momento che il gesto in questione non sarebbe stato posto in essere in maniera intenzionale, ma sarebbe stato esclusivamente la conseguenza della volontà del calciatore in questione di divincolarsi dalla trattenuta del giocatore avversario, il quale non ha, tra l’altro, riportato alcun danno fisico. La società contesta, altresì, l’entità della sanzione irrogata. Alla riunione di questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale, tenutasi in data 4 gennaio 2016, sono presenti il Sig. Perotti ed il Segretario Generale della Genoa C.F.C. S.p.A., Sig. Abagnara, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. La Corte, esaminati gli atti e sentito l’arbitro a chiarimento dei fatti accaduti, rileva come la condotta posta in essere dal Sig. Perotti debba essere considerata violenta, in quanto il colpo scagliato dal calciatore stesso è stato indubbiamente caricato ed inferto volontariamente e con violenza ai danni dell’avversario. Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Genoa Cricket And F.C.Spa di Genova. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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