F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 056/CSA del 04 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 069/CSA del 28 Gennaio 2016 e su www.figc.it 5. RICORSO A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARTONE SAVINO SEGUITO GARA CITTÀ DI GRAGNANO/LEONFORTESE DEL 20.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 81 del 23.12.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 056/CSA del 04 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 069/CSA del 28 Gennaio 2016 e su www.figc.it
5. RICORSO A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARTONE SAVINO SEGUITO GARA CITTÀ DI GRAGNANO/LEONFORTESE DEL 20.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 81 del 23.12.2015)
Con reclamo d'urgenza ritualmente proposto la A.S.C. Città di Gragnano ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 81 del 23.12.2015) con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale L.N.D., seguito gara Città di Gragnano/Leonfortese del 20.12.2015, ha inflitto al calciatore Martone Savino la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara per avere, a gioco fermo, colpito con un pugno all'addome un calciatore avversario. Con i motivi scritti la reclamante ha contestato la sussistenza della condotta refertata dall'arbitro ed in specie sostenendo che l'episodio sanzionato si era verificato in azione di gioco e non a gioco fermo, fermo restando che non vi era stato alcun tipo di contatto tra il Martone ed il portiere avversario. Ha, quindi, chiesto l'annullamento della squalifica ovvero una riduzione della stessa. Alla seduta del 4.1.2016, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – IIa Sezione – è comparso il Martone, assistito dal D.G. della Società reclamante, il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Il reclamo deve essere respinto non sussistendone i presupposti normativi. Osserva all'uopo questa Corte che, ex art. 35 1.1 C.G.S., i rapporti dell'Arbitro, degli Assistenti e del Quarto Ufficiale e i relativi supplementi, fanno piena prova circa i comportamenti di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Nel caso di specie l'arbitro, contrariamente all'assunto della reclamante, ha refertato che la condotta antidisciplinare posta in essere dal Martone Savino si era verificata “a gioco fermo”. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Città di Gragnano di Gragnano (Napoli). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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