F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059/CSA del 13 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 071/CSA del 28 Gennaio 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’A.S.D. PROGREDITUR MARCIANISE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TARANTO FOOTBALL CLUB 1927/PROGREDITUR MARCIANISE DEL 6.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 81 del 23.12.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059/CSA del 13 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 071/CSA del 28 Gennaio 2016 e su www.figc.it
2. RICORSO DELL’A.S.D. PROGREDITUR MARCIANISE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TARANTO FOOTBALL CLUB 1927/PROGREDITUR MARCIANISE DEL 6.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 81 del 23.12.2015)
Con atto, spedito in data 29.10.2015, la Società A.S.D. Progreditur Marcianise ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 81 del 23.12.2015 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale era stato rigettato il reclamo proposto dalla medesima Società ex art. 29, comma 7, C.G.S. nei confronti della Società SSDARL Taranto Football Club 1927 in relazione alla gara Taranto/Marcianise, disputatasi in data 6.12.2015. Il predetto reclamo era stato proposto dalla Società, odierna ricorrente, in considerazione dell’impiego nella partita sopra menzionata, da parte della Società SSDARL Taranto Football Club 1927, di tre calciatori (Johnson Nana Yebo, Odigwe Nosa e Mbida Bindzi Ebila Jean) che si sarebbero trovati in posizione irregolare. Con un unico motivo di ricorso, la Società A.S.D. Progreditur Marcianise censura la pronuncia di prime cure evidenziando che il Com. Uff. n. 286/A del 26.5.2015, emanato dalla F.I.G.C. per disciplinare le modalità e le procedure di tesseramento per la Stagione Sportiva 2015/2016, prevede che “Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi: a) da mercoledì 1° Luglio 2015 a giovedì 17 settembre 2015 (ore 19.00) b) da martedì 1° dicembre 2015 a giovedì 17 dicembre 2015 (ore 19.00) Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.)”. L’art. 104 delle N.O.I.F., dal canto suo, prevede che gli effetti del trasferimento decorrono dalla data in cui la Lega di competenza rende esecutivo l’accordo e che il calciatore, cui si riferisce il trasferimento, può partecipare a gare per la società cessionaria solo dal giorno successivo alla data del visto di esecutività. Alla luce di quanto sopra, la Società ricorrente ritiene che il Giudice Sportivo non avrebbe potuto limitarsi a prendere atto della dichiarazione dell’Ufficio tesseramento del Dipartimento Interregionale della L.N.D., resa in data 14.12.2015, con la quale si precisava che il calciatore Johnson Nana Yebo è tesserato per la Società SSDARL Taranto Football Club 1927 dal 2.12.2015, mentre i calciatori Odigwe Nosa e Mbida Bindzi Ebila Jean sono tesserati per la predetta Società dal 4.12.2015 ma avrebbe dovuto chiedere la data nella quale era stato apposto il visto di esecutività; data, quest’ultima, che, secondo la Società ricorrente dovrebbe collocarsi, presumibilmente, in data successiva a quella di disputa dell’incontro di calcio di cui è ricorso. 3 La Società ricorrente chiede, dunque, a questa Corte di ordinare all’Ufficio tesseramento del Dipartimento Interregionale della L.N.D. di esibire il predetto visto di esecutività. Alla riunione, tenutasi presso questa Corte in data 13.1.2016, sono comparsi i difensori di entrambe le parti. Il difensore della Società SSDARL Taranto Football Club 1927 ha, preliminarmente, eccepito la mancata notifica del ricorso in appello nei confronti della propria assistita, chiedendo, quindi, che venga dichiarata l’improcedibilità del gravame. Il difensore della Società A.S.D. Progreditur Marcianise ha controdedotto, evidenziando che il ricorso in appello è stato notificato, a mezzo PEC, all’indirizzo di posta elettronica della Società SSDARL Taranto Football Club 1927, già utilizzato nel corso del giudizio di primo grado, aggiungendo che il gravame è stato trasmesso alla controparte anche a mezzo raccomandata A/R, pur non essendo in grado, al momento, di produrre l’avviso di ricevimento. Si può prescindere dall’esame della eccezione preliminare, formulata dal difensore della Società SSDARL Taranto Football Club 1927, attesa la manifesta infondatezza del gravame; si evidenzia, comunque, che la predetta eccezione non appare fondata atteso che vi è prova in atti della trasmissione del gravame a mezzo PEC. Passando al merito, si evidenzia che il Com. Uff. n. 286/A del 26.5.2015, emanato dalla F.I.G.C. per disciplinare le modalità e le procedure di tesseramento per la Stagione Sportiva 2015/2016, dopo avere previsto che le modalità di trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti nella c.d. “finestra invernale” sono quelle di cui agli accordi suppletivi di cui all’art. 104 delle NOIF, precisa che “Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti”. Alla luce di quanto sopra, non vi è chi non veda come il Giudice Sportivo abbia correttamente rigettato il reclamo, proposto dalla Società, odierna ricorrente, alla luce della dichiarazione dell’Ufficio tesseramento del Dipartimento Interregionale della L.N.D., resa in data 14.12.2015, con la quale si precisava che il calciatore Johnson Nana Yebo è tesserato per la Società SSDARL Taranto Football Club 1927 dal 2.12.2015, mentre i calciatori Odigwe Nosa e Mbida Bindzi Ebila Jean sono tesserati per la predetta Società dal 4.12.2015; date, queste ultime, di deposito ovvero spedizione dell’accordo di trasferimento relativo ai predetti calciatori. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposti dalla società A.S.D. Progreditur Marcianise di Marcianise (Caserta). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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