FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 264/A del 03/02/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Gianluca MANENTI – Santo MALLIA – Gaetano MONTONERI – Corrado LENTINELLO – società ASD PORTOPALO
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 264/A del 03/02/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Gianluca MANENTI - Santo MALLIA - Gaetano MONTONERI - Corrado LENTINELLO - società ASD PORTOPALO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 192 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sig.ri GIANLUCA MANENTI, SANTO MALLIA, GAETANO MONTONERI, CORRADO LENTINELLO e della società ASD PORTOPALO, avente ad oggetto la seguente condotta: Gianluca MANENTI, Presidente della ASD Portopalo, in violazione dell’art.1 bis, comma 1 CGS, in relazione all'art. 44 del Reg. LND, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità e della norma in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre per non aver utilizzato, in occasione delle gare di campionato di 2° categoria, girone I, stagione sportiva 14-15, disputate dalla ASD Portopalo in data 14.3.2015, 22.3.2015 e 29.3.2015 rispettivamente contro le società Scicli, Atletico Ragusa e Raddusa, un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva 2014-2015; Santo MALLIA, dirigente accompagnatore della società ASD Portopalo, in violazione dell’art.1 bis, comma 1 CGS, in relazione all'art. 44 del Reg. LND per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità e della norma in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre, per aver sottoscritto in occasione della gara di campionato di 2° categoria, girone I, stagione sportiva 2014-2015, del 29.3.2015 disputata dalla ASD Portopalo contro la società Raddusa, la distinta di gioco della società ASD Portopalo, consegnata al DDG, in cui non risulta indicato un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva suindicata; Gaetano MONTONERI, dirigente accompagnatore della società ASD Portopalo, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 CGS, in relazione all'art. 44 del Reg. LND per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità e della norma in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre, per aver sottoscritto in occasione della gara di campionato di 2° categoria, girone I, stagione sportiva 2014-2015, del 22.3.2015 disputata dalla ASD Portopalo contro la società Atletico Ragusa, la distinta di gioco della società ASD Portopalo, consegnata al DDG, in cui non risulta indicato un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva suindicata; Corrado LENTINELLO, dirigente accompagnatore della società ASD Portopalo, in violazione dell’art.1 bis, comma 1 CGS, in relazione all'art. 44 del Reg. LND per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità e della norma in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre, per aver sottoscritto in occasione della gara di campionato di 2° categoria, girone I, stagione sportiva 2014-2015, del 14.3.2015 disputata dalla ASD Portopalo contro la società Scicli, la distinta di gioco della società ASD Portopalo, consegnata al DDG, in cui non risulta indicato un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva suindicata ; ASD PORTOPALO, per responsabilità diretta e oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., per violazione dell’obbligo di tesseramento ed indicazione in distinta, in gare ufficiali, di un allenatore abilitato dal settore tecnico nonché per le suddette condotte poste in essere dai soggetti suindicati, come sopra descritte. vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianluca MANENTI per suo conto e, in qualità di Presidente, per conto della società ASD PORTOPALO, e dai Sig.ri Santo MALLIA, Gaetano MONTONERI e Corrado LENTINELLO; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 mese di inibizione per i Sig.ri Gianluca MANENTI, Santo MALLIA, Gaetano MONTONERI e Corrado LENTINELLO, e di € 100,00 (cento) di ammenda per la società ASD PORTOPALO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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