FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 268/A del 05/02/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Rafael Antonio IACOVELLI – società AC CESENA S.p.A.
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 268/A del 05/02/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Rafael Antonio IACOVELLI - società AC CESENA S.p.A.
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 238 pf 15/16 adottato nei confronti del calciatore Rafael ANTONIO IACOVELLI e della società AC CESENA S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta: Rafael Antonio IACOVELLI e A.C. CESENA S.p.A. presentavano congiuntamente per la stagione sportiva 2015/16 una richiesta di tesseramento per la società A.C. CESENA S.p.A. basata su dichiarazione mendace, con violazione del disposto degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., in relazione all’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F.; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Rafael Antonio IACOVELLI e dal Sig. Gabriele VALENTINI, quest’ultimo in qualità di Direttore Generale per conto della società AC CESENA S.p.A.; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 giorni di squalifica per il Sig. Rafael Antonio IACOVELLI e di € 400,00 di ammenda per la società AC CESENA S.p.A.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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