LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 31 DEL 20.10.2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B a) SOCIETA’
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 31 DEL 20.10.2015
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B
a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo,premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della ottava giornata andata sostenitori delle Società Ascoli, Avellino
e Perugia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.