LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 53 DEL 07.12.2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B Gara soc. CROTONE – soc. CESENA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 53 DEL 07.12.2015
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B
Gara soc. CROTONE – soc. CESENA
l Giudice Sportivo,ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione (mail delle ore 11.44 del 6 dicembre 2015) ex art. 35 1.3) CGS circa la condotta antisportiva tenuta al 3° del secondo tempo dal calciatore Gabriele Perico (soc.Cesena);acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale;osserva:l’art 35. 1.3) CGS stabilisce che la condotta gravemente antisportiva
, punibile mediante l’esame dei filmati televisivi, viene individuata nei seguenti comportamenti “1) la evidente simulazione da cui scaturisce l’assegnazione del calcio di rigore a favore della squadra del calciatore che ha simulato; 2) la evidente simulazione che determina la espulsione diretta del calciatore avversario; 3) la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano; 4) l’impedire la realizzazione di una rete, colpendo volontariamente il pallone con la mano.” Le immagini televisive documentano che nessuno di questi comportamenti è stato messo in atto dal calciatore Gabriele Perico nella circostanza segnalata dal Procuratore federale. P.Q.M. delibera di dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla Procuratore federale di cui alla premessa ex art. 35, n. 1 punto 3) CGS.