LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 136 DEL 26.01.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM a) SOCIETA’

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 136 DEL 26.01.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM a) SOCIETA' Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata ritorno sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Fiorentina, Genoa, Internazionale, Milan e Napoli hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b ) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori
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