COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 21/1/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale – DEL SIG. CECI GABRIELE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.D. POL. COLONNELLESE, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 , COMMA 1, (TESTO PREVIGENTE C.G.S.) OGGI TRASFUSO NELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, DELL’ART. 3, COMMA 1, E DELL’ART. 8 COMMA 11 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94, COMMA 1 N.O.I.F., E ALL’ART. 43, COMMA 2, REGOLAMENTO L.N.D., PER AVERE STIPULATO ACCORDI ECONOMICI CON I CALCIATORI DI SALVATORE FRANCESCO, CAPRETTI DANILO E MARINI PIERPAOLO IN VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI FEDERALI E DI SETTORE; – DEL SIG. DI SALVATORE FRANCESCO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETA’ A.D. POL. COLONNELLESE, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, (TESTO PREVIGENTE C.G.S.) OGGI TRASFUSO NELL’ART. 1 BIS, COMMA 1;DELL’ART. 3, COMMA 1, E DELL’ART. 8 COMMA 11 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94, COMMI 1 E 2 N.O.I.F., E DELL’ART. 43, COMMA 2, REGOLAMENTO L.N.D., PER AVER STIPULATO ACCORDI ECONOMICI CON LA SOCIETA’ A.D. POL. COLONNELLESE, IN VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI FEDERALI E DI SETTORE E PER NON AVER PROVVEDUTO A NOTIFICARE PER CONOSCENZA ALLA LEGA DI COMPETENZA LA SUA INIZIATIVA DI PROMUOVERE AZIONI INNANZI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA ORDINARIA; – DEL SIG. MARINI PIERPAOLO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETA’ A.D. POL. COLONNELLESE, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 , (TESTO PREVIGENTE C.G.S.) OGGI TRASFUSO NELL’ART. 1 BIS, COMMA 1;DELL’ART. 3, COMMA 1, E DELL’ART. 8 COMMA 11 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94, COMMI 1 E 2 N.O.I.F., E DELL’ART. 43, COMMA 2, REGOLAMENTO L.N.D., PER AVER STIPULATO ACCORDI ECONOMICI CON LA SOCIETA’ A.D. POL. COLONNELLESE, IN VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI FEDERALI E DI SETTORE E PER NON AVER PROVVEDUTO A NOTIFICARE PER CONOSCENZA ALLA LEGA DI COMPETENZA LA SUA INIZIATIVA DI PROMUOVERE AZIONI INNANZI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA ORDINARIA;

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 21/1/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale - DEL SIG. CECI GABRIELE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.D. POL. COLONNELLESE, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 , COMMA 1, (TESTO PREVIGENTE C.G.S.) OGGI TRASFUSO NELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, DELL’ART. 3, COMMA 1, E DELL’ART. 8 COMMA 11 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94, COMMA 1 N.O.I.F., E ALL’ART. 43, COMMA 2, REGOLAMENTO L.N.D., PER AVERE STIPULATO ACCORDI ECONOMICI CON I CALCIATORI DI SALVATORE FRANCESCO, CAPRETTI DANILO E MARINI PIERPAOLO IN VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI FEDERALI E DI SETTORE; - DEL SIG. DI SALVATORE FRANCESCO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETA’ A.D. POL. COLONNELLESE, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, (TESTO PREVIGENTE C.G.S.) OGGI TRASFUSO NELL’ART. 1 BIS, COMMA 1;DELL’ART. 3, COMMA 1, E DELL’ART. 8 COMMA 11 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94, COMMI 1 E 2 N.O.I.F., E DELL’ART. 43, COMMA 2, REGOLAMENTO L.N.D., PER AVER STIPULATO ACCORDI ECONOMICI CON LA SOCIETA’ A.D. POL. COLONNELLESE, IN VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI FEDERALI E DI SETTORE E PER NON AVER PROVVEDUTO A NOTIFICARE PER CONOSCENZA ALLA LEGA DI COMPETENZA LA SUA INIZIATIVA DI PROMUOVERE AZIONI INNANZI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA ORDINARIA; - DEL SIG. MARINI PIERPAOLO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETA’ A.D. POL. COLONNELLESE, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 , (TESTO PREVIGENTE C.G.S.) OGGI TRASFUSO NELL’ART. 1 BIS, COMMA 1;DELL’ART. 3, COMMA 1, E DELL’ART. 8 COMMA 11 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94, COMMI 1 E 2 N.O.I.F., E DELL’ART. 43, COMMA 2, REGOLAMENTO L.N.D., PER AVER STIPULATO ACCORDI ECONOMICI CON LA SOCIETA’ A.D. POL. COLONNELLESE, IN VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI FEDERALI E DI SETTORE E PER NON AVER PROVVEDUTO A NOTIFICARE PER CONOSCENZA ALLA LEGA DI COMPETENZA LA SUA INIZIATIVA DI PROMUOVERE AZIONI INNANZI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA ORDINARIA; Con nota del 11.11.15, il Procuratore Federale aggiunto della F.I.G.C. ha deferito al Tribunale Federale Territoriale i soggetti di cui in epigrafe, per le contestazioni sopra specificate. Con raccomandate aa.rr. del 24.11.15, venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva reso loro noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 18.01.16, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, memorie nella specie non pervenute. Alla società A.D. Pol. Colonnellese la formale contestazione non veniva effettuata, in quanto inattiva dal 10.09.2015 All’udienza di trattazione compariva, per la Procura Federale, l’Avv. Massimiliano Di Francesco mentre nessuno compariva per i soggetti deferiti. Il Presidente del Tribunale dava inizio alla trattazione del procedimento. Il rappresentante della Procura procedeva, quindi, ad illustrare le ragioni del deferimento e, dopo breve discussione, concludeva per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l’applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: mesi tre d’inibizione per il sig. Ceci Gabriele; sei gare di squalifica per il calciatore Di Salvatore Francesco; sei gare di squalifica per il calciatore Marini Pierpaolo ed € 1.500,00 di ammenda per la società A.D. Pol. Colonnellese. Osserva preliminarmente il Tribunale che, nei confronti della società A.D. Pol. Colonnellese deve essere dichiarato il non doversi procedere in quanto la Società stessa risulta essere inattiva dal 10.09.2015. Per quanto concerne il sig. Ceci Gabriele, tenuto conto che la responsabilità dello stesso risulta per tabulas, in quanto all’epoca rivestiva la qualità di Presidente della società A.D. Pol. Colonnellese e contestualmente tale responsabilità si evidenzia dall’esame degli atti, ritiene equo il Tribunale applicare la sanzione di mesi uno di inibizione. Nei confronti dei calciatori Di Salvatore Francesco e Marini Pierpaolo deve essere ugualmente affermata la loro responsabilità in ordine alla contestazione sopra specificata, in quanto risulta, in particolare, dall’esame degli stessi atti giudiziari proposti dinanzi al Tribunale di Teramo, che hanno concluso accordi economici al di fuori delle previsioni dettate dalle disposizioni Federali, senza chiedere ed ottenere la relativa autorizzazione Federale. Appare equo irrogare agli stessi la sanzione della squalifica per sei gare, come richiesto dalla Procura Federale. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale delibera di infliggere al sig. Ceci Gabriele la sanzione dell’inibizione di mesi uno; ai calciatori Di Salvatore Francesco e Marini Pierpaolo la squalifica per sei gare ciascuno. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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